Articolo aggiornato il 10 Aprile 2021 da Stefano Mastrangelo
Indice
Inps Bonus 2400 euro quando verrà pagato?
Sono in arrivo i pagamenti del bonus sostegni Inps di 2400 euro, nella seconda settimana di Aprile 2021. L’Inps, all’interno dei fascicoli previdenziali dei singoli beneficiari, ha pubblicato la data di disponibilità del Bonus Inps.
L’Inps ha comunicato che entro il 15 Aprile 2021, saranno emessi tutti i pagamenti del Bonus di 2400 o almeno saranno visibili sul fascicolo previdenziale del cittadino.
Bonus 2400 euro pagamento automatico quando arriva?
Per controllare la data di pagamento del nuovo bonus Inps di 2400 euro, del decreto sostegni di Draghi, è possibile accedere sul sito dell’Inps, cliccando sul servizio online: Fascicolo previdenziale del cittadino.
Dopo essere entrati con le proprie credenziali, bisogna cliccare sul menu a sinistra: prestazioni e pagamenti ed in corrispondenza di disoccupazione non agricola, è necessario premere su PRESTAZIONE.
Dal giorno 8 Aprile 2021, partiranno i pagamenti dei Bonus sostegni Inps di 2400 euro, in automatico, senza inoltrare nessuna domanda, per chi ha ricevuto i bonus previsti dagli articoli 15 e 15bis del decreto legge 137 del 2020 .
Oppure, per controllare quando arrivano i soldi del bonus di 2400 euro, bisogna entrare nell’app mobile dell’Inps in tutti i servizi, nei servizi con Pin, cliccare su stato pagamenti e cedolini ed inserire le credenziali Inps, per vedere la data di disponibilità:
Bonus 2400 euro Inps, come richiederlo?
Come indicato nel Messaggio numero 1275 del 25 Marzo 2021, chi ha ricevuto il bonus Inps del decreto Conte, dell’articolo 15 e 15bis del decreto legge 137 del 2020, non deve inviare nessuna domanda.
Mentre tutti gli altri, devono presentare una domanda online all’Inps entro il 30 aprile 2021, con il servizio online: Indennità Covid 600/1000, con le credenziali Inps (Pin Inps, Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi) oppure rivolgendosi presso un patronato zonale. (procedura ancora non attiva)
I beneficiari del decreto sostegni sono:
- i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo (anche per i lavoratori in somministrazione) e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro (non per dimissioni volontarie) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate nello stesso periodo. Questi lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di disoccupazione naspi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data del 23 Marzo 2021. I lavoratori autonomi devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 Marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Alla data di presentazione della domanda, tutti i lavoratori indicati precedentemente, non devono essere:
- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- titolari di pensione diretta.
E’ riconosciuto un bonus INPS di 2400 euro, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti:
- titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Bonus 2400 euro a chi spetta?
All’articolo 10 comma 1, del decreto legge 41/2021, il Governo riconosce un’indennità Covid-19 di 2400 euro:
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019, alla data del 23 Marzo 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro. I lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto,
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 23 Marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Tutte le indennità COVID da 2400 euro, non sono cumulabili tra loro ed invece sono cumulabili e compatibili con l’assegno ordinario di invalidità.
Il Consiglio dei Ministri non ha approvato, purtroppo, nessun Bonus per i lavoratori agricoli, anche se si sta ridiscutendo il tutto, con il Ministro dell’Agricoltura.
Riferimento normativo: Messaggio numero 1275 del 25 Marzo 2021
Leggi i nostri ultimi articoli:
- Rinnovo Esenzione ticket sanitario 2025 per età, per reddito e patologia
- Naspi bloccata a Gennaio 2025? Cosa fare se il pagamento non arriva?
- I Premi Settimanali da 25Mila Euro del 21 Novembre 2024: lotteria scontrini
- Bonus Natale di 100 euro 2024: si estende la platea dei beneficiari
- E’ online il Cedolino della Pensione Inps di Dicembre 2024 con Tredicesima e Bonus da 154 euro
Il link per fare la domanda non funziona… dice: La informiamo che al momento risultano scaduti i termini per l’invio di tutte le tipologie di indennità COVID. nonostrante c’è tempo fino al 30 per farla
Ancora la procedura non è attiva