Visita fiscale di controllo 2019
Visita fiscale di controllo 2019

Articolo aggiornato il 23 Settembre 2019 da Nicola Di Masi

Visita fiscale Inps di controllo 2019: orari, assenza, esoneri

Come comportarsi in casa di assenza per malattia? Quali sono gli orari di reperibilità 2019 dei dipendenti pubblici e privati? Lo scorso 26 Luglio, l’Inps, ha pubblicato una guida sulle visite fiscali di controllo, per i lavoratori privati e pubblici.

Visite fiscali 2019 Inps: cosa fare in caso di malattia?

In caso di assenza per malattia, dal luogo di lavoro, prima di tutto devi avvisare il datore di lavoro e contattare il medico curante di famiglia, per predisporre il certificato medico di malattia. Il certificato medico telematico, deve essere rilasciato dal medico curante, lo stesso giorno o al massimo il giorno successivo (quando il giorno è feriale), se la visita è avvenuta al domicilio del lavoratore.

Il certificato medico di malattia, può essere inviato in via telematica all’Inps:

  • sia dal medico curante,
  • sia da un libero professionista, se in possesso delle credenziali di accesso all’Inps.

Il certificato medio telematico contiene alcuni dati importanti:

  • un numero di protocollo PUC;
  • i dai dati anagrafici del lavoratore;
  • l’indirizzo di reperibilità e tutte le informazioni utili, per l’eventuale visita di controllo da parte dell’Inps.

Dopo l’invio del certificato, è importante farsi rilasciare una copia (cartacea o tramite email) del certificato dal medico, per controllare che tutti i dati inseriti siano corretti. Inoltre è possibile consultare il certificato di malattia attraverso il servizio online dell’Inps: Consultazione attestati di malattia.

Anche il datore di lavoro, può visualizzare il certificato medico, tramite i servizi online riservati ai Consulenti del Lavoro. In caso di assenza per malattia nei giorni festivi e prefestivi (sabato, domenica e festività patronali o nazionali), puoi rivolgerti alla guardia medica per il rilascio del certificato telematico Inps.

Assenza per ricoveri ospedalieri o visite specialistiche

Nel caso di ricoveri ospedalieri, primo pronto soccorso o visite specialistiche, la struttura ospedaliera o lo specialista, rilascia un certificato medico cartaceo. Nel certificato, devono essere indicati tutti i dati richiesti dall’art. 8 del Decreto del PCM del 26 marzo 2018 e deve essere consegnato all’Inps entro 48 ore dall’evento:

  • con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • tramite pec (posta elettronica certificata);
  • direttamente allo sportello della sede Inps di competenza.

Lo stesso certificato di malattia cartaceo, deve essere consegnato al datore di lavoro, entro due giorni dall’evento.

Visite fiscali 2019 Inps: orari di reperibilità

La visita medica di controllo, può avvenire tramite d’ufficio o attraverso una richiesta del datore di lavoro o dell’amministrazione pubblica. Per non ricevere sanzioni disciplinari, è importante rispettare alcune fasce di reperibilità, per farsi trovare a casa durante un’eventuale visita del medico dell’Inps, anche più volte ripetuta nello stesso giorno. Gli orari delle visite fiscali Inps, sono state confermate per l’anno 2019.

Gli orari delle visite di controllo da parte dell’Inps dei dipendenti privati per l’anno 2019, sono dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7 (nei giorni festivi e prefestivi):

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Gli orari delle visite fiscali 2019 dei dipendenti pubblici da parte dell’Inps sono:  7 giorni su 7, compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend:

  • dalle ore 9.00 alle ore 13.00
  • dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Esonero visita fiscale Inps: quando è possibile?

I lavoratori privati possono essere esonerati dalle visite fiscali di controllo da parte dell’Inps in caso di malattia, solo nei seguenti casi:

  • quando il lavoratore deve sottoporsi a visite mediche urgenti e specialistiche, che non possono essere effettuate in orari diversi da quelli di reperibilità;
  • è risultato assente per cause di forza maggiore;
  • per gravi patologie e se lo stato di invalidità è pari o superiore al 67%;
  • per provati motivi familiari e personali.

Il medico di famiglia durante la compilazione del certificato medico telematico, deve indicare la possibile assenza del lavoratore sul certificato medico, ai sensi della Circolare Inps n. 95/2016.

Il dipendente pubblico, può essere esonerato dal rispetto degli orari di reperibilità solo alle condizione previste dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17/10/2017:

I casi di Esonero visita fiscale dipendenti pubblici
Esonero visita fiscale dipendenti pubblici

Visita fiscale 2019 Inps di controllo: sanzioni in caso di assenza

Al lavoratore assente durante la visita di controllo per malattia, da parte dell’Inps, potrebbe ricevere le seguenti sanzioni disciplinari dal datore di lavoro o dall’amministrazione Pubblica:

  • mancato pagamento della retribuzione al 100%, per i primi 10 giorni di malattia;
  • dal 11° giorno in poi, una riduzione della retribuzione pari al 50%;
  • nei casi più gravi, il datore di lavoro o la Pubblica amministrazione, può applicare il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Secondo l’Inps è considerato assente:

  • il lavoratore negligenze o per altri motivi, lo stesso rende impossibile o inattuabile la visita medica di controllo;
  • quando non si presenta alla visita di controllo ambulatoriale;
  • non sente il campanello durante il riposo o per altri motivi, o per malfunzionamento dello stesso;
  • quando non c’è il nominativo del lavoratore sul citofono;
  • per mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
  • per espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.

Se il lavoratore risulta assente durante la visita di controllo, riceverà una comunicazione dall’Inps. Entro 15 giorni dalla notifica, può fare ricorso, comprovando con documenti alla mano o giustificazioni valide, l’assenza durante la visita fiscale di controllo.

Riferimenti normativi: Decreto 17 Ottobre 2017, n. 206, Circolare Inps n. 95/2016, Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17/10/2017:

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