Articolo aggiornato il 23 Settembre 2019 da Stefano Mastrangelo
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Tredicesima lavoratori dipendenti pubblici e privati 2017: quando viene pagata?
Quando pagano la tredicesima 2017 per i dipendenti pubblici e privati?
In questo periodo molti lavoratori dipendenti pubblici e privati si stanno chiedendo quando verrà liquidata la famosa tredicesima dal datore di lavoro o dall’amministrazione pubblica.
Le date non sono tutte uguali e cambiamo in relazione al contratto collettivo nazionale del lavoro del settore dell’azienda o dell’amministrazione Pubblica. Il CCNL di riferimento puoi leggerelo e ricercarlo sul contratto individuale del lavoro, consegnato dal datore di lavoro o dal responsabile delle risorse umane al momento dell’assunzione.
Vediamo alcuni esempi
Nel Contratto collettivo nazionale del lavoro Tessile abbigliamento industria la tredicesima spetta per una mensilità, da corrispondere in occasione del Natale ed entro il mese di dicembre. Lo stesso vale per il CCNL del Commercio e Terziario e per il contratto collettivo del lavoro domestico per colf e badanti.
In questo ultimo contratto collettivo, ossia per i lavoratori domestici, all’art. 38 il contratto esplica:
“In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.”
Invece il CCNL Turismo e Pubblici esercizi all’art. 58 disciplina la tredicesima mensilità:
“In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi
salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso
dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate; la somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni e la frazione
inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”.
Nelle amministrazioni pubbliche la tredicesima mensilità viene corrisposta sempre con puntualità e nel mese corrente. Ad esempio il Contratto collettivo del comparto Scuola prevede all’art. 80 quanto segue: “Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.”
Per consultare i contratti collettivi nazionali del lavoro basta consultare gli archivi del CNEL al seguente link.
Come viene calcolata?
La tredicesima mensilità viene calcolcata in relazione al periodo di lavoro dell’anno. Se hai iniziato il rapporto di lavoro nell’anno e/o hai concluso la prestazione lavorativa nel corso dell’anno, ai fini della tredicesima si sommano i ratei mensili per ciascun mese lavorato.
Facciamo un esempio. Se hai lavorato dal 05.09.2017 al 30.10.2017, il datore di lavoro ti pagherà due ratei di tredicesima sommando la retribuzione globale di fatto dei due mesi dividendola per 12. (Ipotizziamo un calcolo rapido: retribuzione lorda dal 05/09/2017 al 30/10/2017 di 1800,00; la tredicesima ammonterà a 150 euro: 800 euro + 1000 retribuzione lorda, retribuzione lorda dei due mesi lavorati/12).
Ai fini del calcolo della tredicesima si considera all’interno della retribuzione globale di fatto:
- le assenze per malattia ed infortunio sul lavoro;
- la malattia professionale e la maternità;
- il congedo matrimoniale;
- i permessi;
- le ferie e festività;
- lo straordinario;
- il preavviso non lavorato.
Nella maggior parte dei casi non si considera mese intero, come rateo mensile della tredicesima, la mensilità con un numero di giorni lavorati inferiore a 15. Per esserne certi, è necessario consultare il contratto collettivo del tuo contratto individuale.
La tredicesima o la gratifica natalizia viene tassata pienamente dal datore di lavoro, a causa dell’assenza delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati e delle detrazioni per carichi famiglia. Infatti i giorni massimi spettanti per diminuire le ritenute irpef con le detrazioni d’imposta sono 365.
Anche la tredicesima viene conteggiata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e anche sulla tredicesima mensilità si pagano i contributi previdenziali.