Spetta la liquidazione ai lavoratori agricoli al termine del rapporto di lavoro?
Spetta il TFR ai lavoratori agricoli - Ecco cosa stabilisce la legge

Articolo aggiornato il 12 Agosto 2024 da Stefano Mastrangelo

Il Trattamento di fine rapporto e i lavoratori agricoli

L’agricoltura è un settore economico caratterizzato da peculiarità uniche, legate alla ciclicità delle stagioni e all’incertezza dei fenomeni climatici. Di conseguenza, la disciplina del lavoro agricolo è regolamentata da normative specifiche.

Questo articolo esplorerà le norme contrattuali dei lavoratori agricoli, esaminando in particolare il Trattamento di fine rapporto o liquidazione.

Normativa lavoratori agricoli

A livello contrattuale, esiste un quadro nazionale che viene poi implementato a livello locale attraverso accordi di secondo livello. Le attività agricole possono variare notevolmente da una regione all’altra in Italia, e di conseguenza, la Contrattazione Provinciale definisce norme particolari che spaziano dai contratti speciali (come l’apprendistato) alla retribuzione e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

La contrattazione collettiva stabilisce anche i criteri per l’uso dei contratti a tempo determinato, escludendo il settore agricolo a causa della sua natura stagionale e ciclica, come previsto dall’articolo 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 81/2015.

La retribuzione dei lavoratori agricoli: cosa spetta?

La retribuzione degli operai agricoli è disciplinata dall’articolo 49 del CCNL e comprende diversi elementi:

  1. Salario contrattuale: definito nei contratti provinciali e varia in base alle figure lavorative o gruppi di lavoratori.
  2. Generi in natura o valore Corrispettivo: questo elemento è applicato agli operai a tempo indeterminato, quando previsto per contratto o per prassi.
  3. Terzo elemento: rappresenta la componente differita e indiretta (tredicesima, quattordicesima, ferie e festività nazionali e infrasettimanali) della retribuzione per gli operai a tempo determinato.

La retribuzione può essere mensilizzata per gli operai agricoli a tempo indeterminato e oraria per i florovivaisti e gli operai agricoli a tempo determinato.

Si calcola la paga giornaliera dividendo il salario mensile per 26 e la paga oraria dividendo per 169.

Nell’ambito contrattuale, i contratti territoriali di secondo livello giocano un ruolo cruciale, simile a quanto avviene per gli impiegati. Nel settore agricolo, sono i contratti integrativi provinciali a stabilire gli importi retributivi in base alle specificità locali.

Le tabelle retributive del contratto collettivo nazionale rappresentano un limite minimo inderogabile, fungendo quasi da incentivo per i territori che ritardano il rinnovo del contratto integrativo.

Spetta il TFR ai lavoratori agricoli?

Per gli operai agricoli a tempo determinato, al salario contrattuale si aggiunge il “terzo elemento”, che rappresenta una forma di retribuzione differita a causa della natura discontinua del lavoro.

L’articolo 49 del CCNL del 19 giugno 2018 stabilisce che il “terzo elemento” ammonta complessivamente al 30,44% del salario contrattuale definito a livello provinciale.

In tutte le situazioni in cui il rapporto di lavoro giunge alla sua conclusione, l’operaio a tempo indeterminato (OTI) ha diritto a ricevere un trattamento di fine rapporto, calcolato seguendo le stesse modalità previste per la maggioranza dei lavoratori dipendenti. (articolo 2120 del codice civile)

Per quanto riguarda, invece, gli operai a tempo determinato (OTD), il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene determinato come l’8,63% del salario stabilito dal contratto provinciale. Quindi è già comprensivo del salario lordo.

Per le ore di lavoro svolte in condizioni non ordinarie, a condizione che non siano occasionali, la percentuale è aumentata al 10% del salario contrattuale, ma solo per le ore specificate. In entrambi i casi, il “terzo elemento” non è incluso nel calcolo del TFR.

Per tutti gli approfondimenti sui diritti dei lavoratori, su Fisco e previdenza, leggi i nostri ultimi articoli su pensioniebonus.it:

Vota questo articolo

Se vi sono altri commenti, ti consigliamo di leggerli. La tua risposta potrebbe essere già qui

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui