Articolo aggiornato il 5 Dicembre 2019 da Stefano Mastrangelo
Indice
Reddito di cittadinanza per stranieri extracomunitari
Il messaggio Inps n. 4516 del 03/12/2019, ha sbloccato definitivamente il reddito di cittadinanza per i cittadini stranieri.
Da aprile 2019, le istruttorie del Reddito di cittadinanza sono state bloccate, per mancata di chiarimenti da parte del Ministero, della certificazione patrimoniale richiesta dal Decreto legge 4/2019 del Reddito di cittadinanza.
Sbloccato Reddito di cittadinanza agli stranieri: documenti richiesti
L’art. 2 comma 1-Ter del decreto legge n. 4/2019 esclude dalla presentazione dell’autocertificazione:
- i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora ci siano convenzioni internazionali che dispongano diversamente;
- ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.
Invece, ai sensi del Decreto interministeriale in corso di pubblicazione, sono obbligati a presentare la certificazione, per ricevere i pagamenti del Reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, i cittadini dei seguenti paesi, nel momento in cui è stato dichiarato nel modello Isee, un patrimonio immobiliare posseduto all’estero. I Paesi sono:
- Regno del Bhutan
- Repubblica di Corea
- Repubblica di Figi
- Giappone Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese,
- Islanda,
- Repubblica del Kosovo,
- Repubblica del Kirghizistan,
- Stato del Kuwait,
- Malaysia,
- Nuova Zelanda,
- Qatar,
- Repubblica del Ruanda,
- Repubblica di San Marino,
- Santa Lucia,
- Repubblica di Singapore,
- Confederazione svizzera,
- Taiwan ,
- Regno di Tonga
I pagamenti del Reddito di cittadinanza sono stati sospesi da Aprile 2019, a seguito della circolare Inps n.100 del 05/07/2019.
Pagamenti Reddito di cittadinanza agli stranieri
Secondo il messaggio Inps, le domande del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza presentate dopo il 1° Aprile 2019, verranno pagate a scaglioni, a seconda dell’obbligatoria o esclusione, della certificazione patrimoniale.
- I cittadini dei Paesi non inclusi nell’elenco del Ministero, che hanno presentato domanda Rdc e Pdc dal 1° Aprile 2019, la cui istruttoria è già stata avviata, riceveranno l’invito a ritirare la carta prepagata all’ufficio postale (con la prima ricarica). Dopo i controlli mensili, l’Inps pagherà tutti gli arretrati Rdc e Pdc, da Giugno 2019 a Novembre 2019, ogni 15 giorni.
- I cittadini dei territori inclusi nell’allegato del decreto interministeriale (ad esempio Repubblica di San Marino), dovranno presentare un’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, del solo valore del patrimonio immobiliare dichiarato sul modello ISEE.
- Le domande reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza presentare a Marzo 2019, per gli stranieri NON inclusi nell’elenco, verranno sbloccate e l’Inps procederà al pagamento dopo l’integrazione della domanda dei quadri F e G, se non è stata fatta precedentemente.
- Le istanze del Reddito e Pensione di cittadinanza inviate a Marzo degli stranieri obbligati a presentare la certificazione, saranno pagate solo dopo la presentazione della documentazione richiesta.
I cittadini stranieri riceveranno un messaggio SMS o una Email dall’Inps, per integrare la domanda con la certificazione patrimoniale richiesta. La documentazione è possibile presentarla presso le sede territoriale di competenza Inps o tramite Pec. (posta elettronica certificazione)
Dopo la verifica della certificazione, l’Inps sbloccherà i pagamenti arretrati Rdc e Pdc.
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