Articolo aggiornato il 19 Giugno 2023 da Nicola Di Masi
Indice
- 1 CCNL metalmeccani rinnovo 2021
- 2 Rinnovo Contratto metalmeccanici 2021: novità
- 3 Livelli Contratto metalmeccanico
- 4 Nuove retribuzioni CCNL metalmeccanici industria: ultime novità
- 5 Ferie CCNL metalmeccanici industria
- 6 Malattia lavoratori metalmeccani industria
- 7 Calcolo malattia lavoratori metalmeccanici
- 8 Preavviso CCNL metalmeccanico
CCNL metalmeccani rinnovo 2021
Il 5 febbraio 2021, con l’ipotesi di accordo tra Federmeccanica e le associazioni sindacali di categoria, si è sottoscritto il rinnovo del CCNL, per i dipendenti del settore industria metalmeccanici privati.
Rinnovo Contratto metalmeccanici 2021: novità
Le principali novità sono: l’inquadramento del personale, i nuovi minimi tabellari e gli aumenti della contribuzione dell’azienda dei dipendenti che aderiscono al fondo complementare Cometa.
Il nuovo CCNL dei metalmeccanici, settore industria, decorre dal 5 febbraio 2021 e scade il 30 Giugno 2024. Il nuovo contratto prevede che, anche i lavoratori non iscritti al sindacato, devono consegnare il modulo di rifiuto all’iscrizione entro il 15 Maggio 2021, per evitare un pagamento di 35 euro nel mese di Giugno 2021.
Livelli Contratto metalmeccanico
A partire dal 1° Giugno 2021, tutti i lavoratori del settore metalmeccanico industria, saranno inquadrati in base alle responsabilità ed in 9 livelli.
Nel contratto metalmeccani industria, i nuovi livelli, sono:
- ex Cat. 1 (eliminata) e 2 – nuovo livello D1: Impiegati d’ordine, operai comuni
- ex 3 (terzo) livello metalmeccanico – nuovo livello D2: Impiegati d’ordine, operai qualificati
- ex 3S Operai qualificati – nuovo livello C1;
- ex 4 livello metalmeccanico – nuovo livello C2: Impiegati d’ordine, intermedi, operai qualificati
- ex 5 Impiegati di concetto – nuovo livello C3: intermedi, operai specializzati
- ex 5S – nuovo livello B1: Impiegati di concetto, intermedi, operai qualificati
- ex 6 livello metalmeccanico – nuovo livello B2: Impiegati direttivi
- ex 7 livello metalmeccanico – nuovo livello B3: Quadri e impiegati direttivi
- ex 8Q Quadri – nuovo livello A1.
Nuove retribuzioni CCNL metalmeccanici industria: ultime novità
Nel CCNL metalmeccanico industria, come per gli altri contratti, sono previste delle retribuzioni minime tabellari in base all’inquadramento del lavoratore. Le retribuzioni minime dei contratti collettivi nazionali del lavoro, vengono aggiornate, dai rappresentati dei datori di lavoro (in questo contratto Federmeccanica) e dalle associazioni sindacali di categoria (ad esempio la Fiom – CGIL).
Il Contratto metalmeccanici industria è stato rinnovato il 05.02.2021 (decorrenza 5 febbraio 2021) e scadrà il 30 Giugno 2024, sia per la parte normativa e sia per l’aspetto economico. Gli stipendi dei lavoratori metalmeccanici industria sono i seguenti:
Le tabelle retributive del contratto metalmeccanici industria dal 1° Giugno 2023CAT. | MINIMI dal 1° giugno 2023 |
---|---|
D1 | 1.608,67 |
D2 | 1.783,90 |
C1 | 1.822,43 |
C2 | 1.860,97 |
C3 | 1.993,04 |
B1 | 2.136,25 |
B2 | 2.291,85 |
B3 | 2.558,63 |
A1 | 2.619,93 |
CAT. | MINIMI dal 1° giugno 2018 | MINIMI dal 1° giugno 2019 al 31 Maggio 2020 | Minimi dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021 | Minimi dal 1° giugno 2021 al 31 maggio 2022 | Minimi dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.310,80 | 1.321,29 | 1330,54 | 1488,89 | 1509,07 |
2 | 1446,92 | 1.458,50 | 1468,71 | 1488,89 | 1509,07 |
3 | 1604,53 | 1.617,37 | 1628,79 | 1651,07 | 1673,45 |
3S | 1639,20 | 1.652,31 | 1663,88 | 1686,74 | 1709,60 |
4 | 1673,87 | 1.687,26 | 1669,07 | 1722,41 | 1745,75 |
5 | 1.792,65 | 1.806,99 | 1819,64 | 1844,64 | 1869,74 |
5S | 1921,46 | 1.936,83 | 1950,39 | 1977,19 | 2003,99 |
6 | 2.061,41 | 2.077,90 | 2092,45 | 2121,20 | 2149,95 |
7 | 2.301,37 | 2.319,78 | 2336,02 | 2368,12 | 2400,22 |
8Q | 2.356,52 | 2.375,37 | 2392,00 | 2424,86 | 2457,72 |
Nuovi Livelli | Minimi tabellari dal 01/06/2021 | Minimi tabellari dal 01/06/2022 | Minimi tabellari dal 01/06/2023 | Minimi tabellari dal 01/06/2024 |
---|---|---|---|---|
ex livello 1 - nuovo D1 | 1488,89 | 1509,07 | 1530,86 | 1559,11 |
ex livello 2 - nuovo D1 | 1488,89 | 1509,07 | 1530,86 | 1559,11 |
ex livello 3 - nuovo D2 | 1651,07 | 1673,45 | 1697,62 | 1728,95 |
ex livello 3S - nuovo C1 | 1686,74 | 1709,60 | 1734,29 | 1766,30 |
ex livello 4 - nuovo C2 | 1722,41 | 1745,75 | 1770,96 | 1803,64 |
ex livello 5 - nuovo C3 | 1844,64 | 1869,64 | 1896,64 | 1.931,64 |
ex livello 5S - nuovo B1 | 1977,19 | 2003,99 | 2032,93 | 2070,45 |
ex livello 6 - nuovo B2 | 2121,20 | 2149,95 | 2181,00 | 2221,25 |
ex livello 7 - nuovo B3 | 2368,12 | 2400,12 | 2434,88 | 2479,81 |
ex livello 8- nuovo A1 | 2.424,86 | 2457,72 | 2493,21 | 2539,22 |
Per determinare la busta paga lorda imponibile, il lavoratore deve sommare tutte le seguenti voci:
- il minimo retributivo, previsto dalla tabelle retributive CCNL metalmeccanici,
- l’elemento distintivo della retribuzione di 10,33 euro;
- l’indennità prevista (6% della paga base) per chi maneggia il denaro, per conto del datore di lavoro.
Per calcolare la retribuzione giornaliera, il prestatore di lavoro, deve dividere la retribuzione lorda imponibile, per il coefficiente giornaliero 26. Ad esempio per un operaio metalmeccanico qualificato di livello D, si divide la retribuzione 1488,89 diviso 26 = 57,26
Invece, per sapere la retribuzione oraria, bisogna dividere la retribuzione base lorda per il coefficiente orario: 173. L’orario normale di lavoro del contratto metalmeccanici industria è di 40 ore settimanali.
L’indennità di trasferta è pari a:
- 43,59 per la trasferta intera,
- 11,84 per la quota del pasto meridiano o serale,
- 19,91 per la quota del pernottamento.
Il contratto ha previsto anche un compenso per l’indennità di reperibilità giornaliero o settimanale
Il compenso per l’indennità di reperibilità giornaliera per le categorie 1,2,3,3S:
- 4,90 euro per 16 ore ore,
- 7,36 euro per le 24 ore del giorno libero,
- 7,95 euro per le 24 ore del giorno festivo.
Il compenso dell”indennità di reperibilità giornaliera per la categorie 4,5,5S:
- 5,83 euro per 16 ore ore,
- 9,15 euro per le 24 ore del giorno libero,
- 9,81 euro per le 24 ore del giorno festivo.
Il compenso dell”indennità di reperibilità giornaliera per la categorie superiori a 5 S:
- 6,70 euro per 16 ore ore,
- 11,01 euro per le 24 ore del giorno libero,
- 11,60 euro per le 24 ore del giorno festivo.
Il compenso dell’indennità di reperibilità settimanale per la categoria 1, 2, 3, 3S:
- 31,86 euro per 6 giorni,
- 32,45 euro per 6 giorni con festivo,
- 34,91 euro per 6 giorni con festivo e giorno libero.
Il compenso dell”indennità di reperibilità settimanale per la categoria 4, 5, 5S:
- 38,30 euro per 6 giorni,
- 38,96 euro per 6 giorni con festivo,
- 42,28 euro per 6 giorni con festivo e giorno libero.
Il compenso dell”indennità di reperibilità settimanale per la categoria superiore a 5 S:
- 44,51 euro per 6 giorni,
- 45,10 euro per 6 giorni con festivo,
- 49,41 euro per 6 giorni con festivo e giorno libero.
Al lavoratore spetta la tredicesima mensilità, (non la quattordicesima) da corrispondere alla vigilia di Natale.
Ferie CCNL metalmeccanici industria
Al lavoratore del contratto metalmeccanico, spettano un numero di giorni di ferie in relazione all’anzianità di servizio. I prestatori di lavoro hanno diritto:
- a 4 settimane fino a 10 anni compiuti di anzianità di servizio;
- a 4 settimane più 1 giorno, per un’anzianità di servizio superiore a 10 anni e fino a 18 compiuti;
- a 5 settimane nel caso di un’anzianità lavorati oltre 18 anni compiuti.
Le ferie possono essere frazionate per un massimo di due periodi. Il periodo di ferie non potrà eccedere tre settimane consecutive.
Ai lavoratori di questo settore, spettano anche i cosiddetti permessi: pari a 13, da 8 ore cadauno (104 ore in tutto).
Malattia lavoratori metalmeccani industria
Il lavoratore metalmeccanico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro a seguito di malattia:(periodo di comporto):
- per 183 giorni, fino a tre anni di anzianità;
- per 274 giorni, da tre anni a sei anni di anzianità;
- massimo per 365 giorni, per le anzianità di servizio superiori a 6 anni.
In alcuni casi il periodo di comporto della malattia è prolungato a:
- 274 giorni di calendario, per i lavoratori con un’anzianità superiore fino a tre anni;
- 411 giorni di calendario, per i lavoratori con un’anzianità da tre a sei anni;
- 548 giorni di calendario, per i lavoratori con oltre sei anni di anzianità di servizio.
Spetta il prolungamento solo nei seguenti casi:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie che causano, un’assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto, sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.
Questi periodi di conservazione del posto e le causali del prolungamento della malattia, si intendono riferiti alle assenze che si sono verificate nei 3 anni precedenti.
Calcolo malattia lavoratori metalmeccanici
L’indennità economica di malattia, per i lavoratori del contratto metalmeccanici industria, è pagata in relazione all’anzianità lavorativa:
- fino a 3 anni di servizio, si ha diritto al pagamento della retribuzione al 100%, sino a 122 giorni di calendario ed all’80% della retribuzione per i restanti giorni,
- da 3 a 6 anni, spetta un’intera retribuzione per 153 giorni ed all’80% per i giorni residui;
- oltre 6 anni, è riconosciuta un’intera retribuzione al 100% per 214 giorni di calendario ed all’80% per i giorni restanti.
Questo trattamento economico della malattia, ricomincia nuovamente dopo un periodo di 61 gg di calendario, dalla ripresa dell’attività lavorativa. Per i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, sono pagati con l’intera retribuzione globale, più il trattamento economico poc’anzi detto, fino ad un massimo di 61 gg di calendario.
Quando nel periodo tra 1° gennaio ed il 31 dicembre, il lavoratore si è assentato per malattia per un periodo di durata non superiore a 5 giorni e per un numero di volte superiori a 3, i primi 3 giorni di malattia del quarto evento e per le successive assenze di durata non superiore a 5 giorni, saranno retribuiti in questo modo:
- al 66% dell’intera retribuzione globale dal quarto evento;
- al 50% della retribuzione globale dal quinto evento di malattia in poi.
Sono escluse le assenze per:
- ricovero ospedaliero o day hospital;
- la malattia durante la gravidanza;
- tutte le altre patologie previste dalla CCNL metalmeccanici industria.
Ricordiamo che l’Inps rimborsa il datore di lavoro al 50%, dal 4° giorno sino al 20° giorno di malattia, ed il 66,66% della retribuzione media giornaliera dal 21° giorno al 180°giorno.
Preavviso CCNL metalmeccanico
I giorni di preavviso di dimissioni o licenziamento, decorrono dal giorno di avvenuta conoscenza delle dimissioni o dall’atto del licenziamento, considerando i giorni di calendario. I giorni di preavviso del CCNL metalmeccanico, si calcolano dal giorno successivo ed in base all’anzianità del lavoratore ed alla categoria.
Per un’anzianità fino a 5 anni, i giorni di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro sono:
- due mesi per le categorie 6,7 e 8;
- 1 mese e 15 giorni di calendario per le categorie 2,3 e 3S;
- 10 giorni di calendario per le categorie 2,3 e 3S;
- 7 giorni di calendario per la categoria 1.
Per un’anzianità di servizio da 5 a 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di cessazione del rapporto di lavoro sono:
- tre mesi per le categorie 6,7 e 8;
- 2 mesi di calendario per le categorie 4 e 5;
- 20 giorni di calendario per le categorie 2,3 e 3S;
- 15 giorni di calendario per la categoria 1.
Per un’anzianità lavorativa oltre 10 anni, i giorni di preavviso dimissioni metalmeccanico o licenziamento sono:
- quattro mesi per le categorie 6,7 e 8;
- 2 mesi e 15 giorni di calendario per le categorie 4 e 5;
- 1 mese di calendario per le categorie 2,3 e 3S;
- 20 giorni di calendario per la categoria 1.
La parte che risolve il rapporto senza osservare i precedenti giorni di preavviso, deve corrispondere indennità economica, pari all’importo della retribuzione, per il periodo di mancato preavviso.
Consulenza del team di pensioniebonus.it
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