Articolo aggiornato il 4 Settembre 2020 da Stefano Mastrangelo
Indice
Tutti i bonus Covid decreto Agosto
Bisogna presentare nuova domanda per accedere ai bonus di Agosto? In attesa di circolari esplicative, l’Inps ha fornito le prime istruzioni, indicando chi è obbligato a ripresentare l’istanza e le scadenze dei Bonus del decreto Rilancio.
Bonus Inps in scadenza decreto Rilancio
Ai sensi dell’art. 84 del Decreto Rilancio, fino al giorno 2 settembre compreso, è possibile presentare ancora le domande per ottenere le:
Indennità per il mese di marzo, aprile e maggio in favore di:
- Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali,
- Lavoratori intermittenti,
- Lavoratori con contratto di lavoro autonomo occasionale,
- Incaricati alle vendite a domicilio,
Indennità per il mese di aprile e maggio per i:
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro,
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro,
- Lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali.
Indennità per il mese di maggio prevista dal Decreto Rilancio, in favore di:
- Liberi professionisti con partita IVA e partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA,
- Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
Tutti i Bonus Covid-19 da pagare a Settembre 2020
Il decreto Legge numero 104 del 14 Agosto 2020, ha previsto, in continuità con il Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, la proroga di alcuni bonus Inps di 600/1000 euro ed in più ha previsto nuove indennità, per alcune categorie di lavoratori.
Proroga Naspi di due mesi
E’ prevista la proroga Naspi e Dis-coll per due mesi per:
- per chi ha terminato la disoccupazione Naspi e la DIS-Coll, nel periodo compreso tra il 1° Maggio 2020 ed il 30 giugno 2020,
- per chi ha terminato la Naspi e Dis-Coll, nell’arco temporale compreso tra il 1° Marzo 2020 ed il 30 Aprile 2020, ossia anche per chi, ha già percepito due mesi di proroga.
Per ricevere altri due o quattro mesi di Naspi o Dis-Coll, non bisogna inoltrare nessuna domanda all’Inps.
Indennità 1000 euro ai lavoratori stagionali ed in somministrazione Turismo e stabilimenti balneari
L’articolo 9, comma 1, del decreto di Agosto 2020 prevede una indennità di 1000 euro, a favore dei lavoratori dipendenti stagionali ed in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente e né di Naspi, alla data del 15 agosto 2020.
Proroga Bonus Inps di 1000 euro
L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità di importo pari a 1.000 euro a favore:
- dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
- dei lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. La norma precisa altresì che i predetti lavoratori, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile.
- degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto Cura Italia; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Spetta un bonus di 1000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso, congiuntamente i seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Tutti le precedenti categorie di lavoratori, non devono essere:
- né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente,
- né titolari di trattamento pensionistico diretto.
Tutti questi bonus sono compatibili con l’assegno ordinario Inps di invalidità e non sono compatibili tra di loro.
Bonus 1000 euro Agosto bisogna rifare domanda?
Secondo il nuovo decreto legge di Agosto 2020, i lavoratori che hanno già presentato la domanda dell’indennità Covid-19 e hanno già beneficiato dei Bonus Inps di marzo, aprile e maggio 2020, non devono presentare una ulteriore domanda.
Sarà l’Inps che in automatico procederà all’istruttoria della domanda e verificherà i requisiti previsti dal decreto di Agosto 2020.
Bonus di 1200 euro per i lavoratori marittimi
L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, un’indennità pari a 1200 euro totale per le mensilità di giugno e luglio 2020, a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché dei lavoratori di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno:
- cessato involontariamente (licenziamento o scadenza contratto) il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020.
Per richiedere il Bonus marittimi, bisognerà inviare una domanda all’Inps.
Mentre i lavoratori esclusi dai nuovi bonus del decreto di Agosto 2020 sono:
- i liberi professionisti titolari di partita IVA,
- i collaboratori coordinati e continuativi,
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO,
- i lavoratori del settore agricolo.
Riferimento normativo: Messaggio Inps numero 3160 del 27/08/2020
Salve,
ho presentato domanda per bonus per stagionali diversi da turismo e agricoltura in data 30 maggio 2020, in data 26 settembre mi e’ stata accolta la domanda in seconda istanza.
Non ho presentato domanda per quanto concerne il bonus del decreto agosto in quanto mi sembrava di aver capito che mi sarebbe stato corrisposto in automatico. Non avendo ricevuto il bonus previsto dal decreto agosto, devo fare domanda per il decreto ristoro?
E’ stata ripristinata anche la procedura telematica del decreto di agosto 2020 (104/2020)
Ho cessato la disoccupazione 13 marzo 2020,ho avuto tutti e tre i bonus,a luglio ho avuto un contratto a chiamata di 2 mesi dove ho lavorato solo 19 giorni in un albergo,ho diritto al bonus agosto?grazie
Il contratto a chiamata non dovrebbe incidere. Legga con attenzione i requisiti indicati nel nostro articolo.