Articolo aggiornato il 1 Febbraio 2023 da Nicola Di Masi
Indice
Credito di imposta per i compensi degli avvocati
Rimborso di 250 euro fattura avvocato – Il decreto 30 Marzo 2017 del Ministero della Giustizia, ha previsto le modalità operative, per richiedere il credito di imposta a favore di coloro che hanno corrisposto all’avvocato dei compensi, nell’ambito del procedimento della negoziazione assistita e dell’arbitro con lodo.
Che cos’è il credito di imposta per evitare la causa?
L’art. 21 bis del Decreto legge 83 del 2015, ha previsto un credito di imposta alle parti interessante, per le fatture pagate all’avvocato nell’anno precedente, per la conclusione del procedimento di:
- negoziazione assistita,
- arbitrato con lodo.
La procedura di negoziazione assistita è un accordo tra le parti nel caso di una lite, per evitare la causa in tribunale, con l’assistenza di avvocati abilitati alla procedura.
L’arbitrato è sempre una controversia tra due parti, che si conclude attraverso la decisione di un arbitro, solo se le controparti sono disposte ad un accordo denominato compromesso arbitrale.
Nel caso di accordo con esito positivo, il Ministero della Giustizia riconosce un credito irpef di massimo 250 euro, per il pagamento della fattura dell’avvocato che lo ha assistito in tale procedura. Il credito di imposta permetterà di ottenere un rimborso o diminuire le imposte da pagare sul 730 o sul modello ex Unico.
Come si richiede il credito di imposta negoziazione assistita?
Il credito di imposta, a conclusione della procedura della negoziazione assistita o arbitrato, bisogna richiederlo dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno, per i compensi degli avvocati dell’anno precedente. Possono richiederlo entrambe le parti che hanno corrisposto un compenso all’avvocato, per la conclusione dell’accordo con esito positivo senza passare dal Tribunale.
I documenti necessari per richiedere il rimborso di 250 euro sono:
- la copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati a norma dell’articolo 11 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento di cui al capo I del predetto decreto-legge, nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;
- la copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro;
- la copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso nell’anno precedente;
- la copia del documento di identità del richiedente;
Domanda online rimborso negoziazione assistita
Dopo aver raccolto tutti i documenti, bisogna accedere al sito del Ministero della Giustizia e registrarsi.
Dopo la registrazione bisogna cliccare su nuova domanda. La domanda di rimborso è possibile presentarla dal 10 Gennaio al 10 Febbraio di ogni anno.
In seguito bisogna scegliere una delle seguenti opzioni
Nella schermata successiva bisogna indicare:
- Nome della parti,
- Nome e Cognome dell’Avvocato incaricato della negoziazione assistita o dell’arbitro,
- Data e luogo dell’accordo,
- importo della fattura dell’avvocato,
- data della fattura,
- data quietanza.
Dopo aver riportato i dati precedenti, bisogna stampare il modulo di domanda, datarlo e firmarlo ed allegarlo insieme a tutti gli altri documenti necessari indicati nella procedura.
Infine bisogna inviare la domanda con tutti i moduli ed attendere una risposta di conferma da parte del Ministero della Giustizia.
Il credito di imposta di 250 convalidato dal Ministero della Giustizia, bisogna utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi 730 o Unico nell’anno di riferimento del pagamento della fattura dell’avvocato ed eventualmente portarlo in compensazione, tramite i servizi telematici F24 dell’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo 6866.
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