Articolo aggiornato il 7 Gennaio 2020 da Stefano Mastrangelo
Indice
Riders: chi sono e nuova tutela contrattuale
Dal 18 Luglio 2018, i lavoratori denominati riders, hanno finalmente un Contratto collettivo nazionale di riferimento. Infatti da questa data, tali lavoratori saranno inquadrati nel contratto Autotrasporto Merci e logistica.
Riders: chi sono?
I riders sono i lavoratori a domicilio, che svolgono la loro attività di distribuzioni delle merci, con cicli, ciclomotori e motocicli (anche con tre ruote) in ambito urbano, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Grazie all’intervento del Ministro del Lavoro Di Maio, dal 18 Luglio anche questa categoria di lavoratori avranno:
- una tutela assicurativa e previdenziale;
- l’assistenza sanitaria integrativa
- la bilateralità contrattuale.
Riders: classificazione del personale
I lavoratori riders, saranno inquadrati nell’area professionale C, livelli I ed L, dei lavoratori viaggianti. Il livello I ha due parametri: 110 (per il personale nei primi 6 mesi) e 116 (dopo 6 mesi di contratto) per il personale che utilizzi cicli . Mentre il livello L, ha due parametri: 110 per i primi sei mesi, 116 dal settimo al quindicesimo mese e 119 dal sedicesimo mese in poi, per il personale che utilizza ciclomotori e motocicli. A questi ultimi lavoratori non spetta l’indennità di trasferta.
Riders: minimi tabellari di retribuzione
Le tabelle retributive dei Riders dal primo Luglio 2018LIVELLO | Dal 01/07/2018 | Dal 01/10/2018 | Dal 01/01/2019 | Dal 01/05/2019 | Dal 01/10/2019 |
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I 110 primi 6 mesi | 1379,72 | 1400,40 | 1410,68 | 1431,36 | 1458,65 |
I 116 dopo 6 mesi | 1454,98 | 1476,78 | 1487,63 | 1509,43 | 1538,22 |
L 110 primi 6 mesi | 1379,72 | 1400,40 | 1410,68 | 1431,36 | 1458,65 |
L 116 dal settimo al quindicesimo mese | 1454,98 | 1476,78 | 1487,63 | 1509,43 | 1538,22 |
L 119 dal sedicesimo mese | 1492,61 | 1514,98 | 1526,10 | 1548,47 | 1578,00 |
Orario di lavoro
Per i lavoratori riders inquadrati nei livelli I ed L, l’orario di lavoro è di 39 ore settimanali, per un massimo di 6 giorni. L’orario di lavoro medio massimo settimanale, comprese le ore di straordinario, non può superare 48 ore settimanali. La prestazione lavorativa giornaliera, va da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8. La giornata lavorativa può essere anche di 10 ore, nel caso in cui il lavoratore venga impiegato anche nel magazzino dell’azienda.
Part-time ed apprendistato
La durata del lavoro part-time, va da un minimo di 2 ore giornaliere e non potrà essere inferiore a 10 ore settimanali. Con contratto scritto, l’azienda ed il lavoratore, possono stabilire delle clausole flessibili o elastiche, che consentano la variazione della durata del contratto e la diversa collocazione temporale nella settimana.
Nel caso di utilizzo di queste clausole, il lavoratore deve essere avvisato 11 ore prima. L’apprendistato è previsto anche per i riders e può avere una durata massima di tre anni.
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