Articolo aggiornato il 4 Giugno 2022 da Stefano Mastrangelo
Indice
Quattordicesima e Cassa Integrazione
Spetta la quattordicesima ai lavoratori che hanno usufruito di uno più periodi di Cassa Integrazione? Molti lavoratori nel mese di Giugno-luglio, ricevono, dal proprio datore di lavoro, la quattordicesima mensilità, sulla propria busta paga.
Ovviamente la quattordicesima, non spetta a tutti i dipendenti del settore privato, ma solamente a quei lavoratori, che fanno parte di determinati contratti collettivi nazionali del lavoro.
14esima: che cos’è?
La quattordicesima è una retribuzione aggiuntiva, in aggiunta alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità, riconosciuta ai quei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in determinati settori. Come ad esempio il terziario ed il commercio.
Viene pagata dal datore di lavoro ed è corrisposta nella maggior parte dei casi, nel mese di Giugno o al termine del rapporto di lavoro, se si conclude prima del mese di Giugno. Il bonus quattordicesima spetta ai lavoratori del settore:
- commercio,
- chimica,
- alimentare,
- autotrasporti e logistica.
Ad esempio il contratto Terziario e Commercio prevede:
la corresponsione entro il 1° luglio di ogni anno ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto maturata sino al 30 giugno precedente.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità i lavoratori che già percepiscono altre mensilità di retribuzione aggiuntive oltre la tredicesima.
Quattordicesima in Cassa Integrazione: come si calcola?
In Cassa Integrazione dunque, matura la quattordicesima mensilità?
I periodi di Cassa Integrazione possono essere richiesti dai datori di lavoro, per i propri dipendenti, in particolari situazioni di difficoltà o di crisi contingente, sempre rispettando quelli che sono i dettami normativi.
Durante i mesi di CIG, in realtà, non si percepisce l‘ottanta percento della retribuzione (come hanno visto diversi lavoratori nelle proprie tasche) in quanto l’Inps stabilisce, ogni anno, dei limiti massimali di reddito mensili, rapportati alle ore di integrazione salariale (la cassa integrazione) e per un massimo di 12 mensilità.
Nel mese di Giugno purtroppo, per i lavoratori che sono stati in cassa integrazione, a fini del calcolo, non si conteggeranno i periodi di cassa integrazione a zero ore (per chi è stato sospeso completamente), in quanto vengono già compresi con lo stesso pagamento dell’integrazione salariale.
Mentre per chi è stato sospeso per poche ore, il rateo di quattordicesima verrà pagato:
- dal datore di lavoro, in proporzione alle ore lavoratore,
- dall’Inps o dal Fondo, in relazione alle ore sospese in cassa integrazione.
Questo comporta dunque un pagamento della Tredicesima e quattordicesima mensilità con importo più basso rispetto agli anni nei quali il lavoratore non ha usufruito di periodi di Cassa Integrazione.
Calcolo quattordicesima (anche in Cassa Integrazione)
La quattordicesima è 1/12 della retribuzione globale di fatto, ossia un mese di stipendio lordo delle 12 mensilità percepite da Luglio a Giugno dell’anno successivo, dal lavoratore dipendente.
Per il calcolo della quattordicesima si tengono conto di tutte le voci retributivi, quali:
- Retribuzione lorda mensile, per i mesi lavorati nell’anno;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- altri elementi che identificano la retribuzione globale lorda mensile.
Si includono, anche in caso di assenza giustifica, le seguenti indennità:
- le indennità percepite per malattia ed infortunio sul lavoro;
- le indennità per malattia professionale e la maternità;
- l’indennità per ferie godute;
- la maternità, del solo 20% integrato dal datore di lavoro e non dall’Inps,
- il congedo matrimoniale;
- i permessi, per riduzione orario di lavoro o per allattamento,
- le festività nazionali e patronali;
- il preavviso non lavorato.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, si calcolerà la quattordicesima, dividendo la retribuzione lorda mensile (da Luglio a giugno dell’anno successivo) diviso 12, per i mesi lavorati. E’ considerato come mese intero, ai fini del calcolo della quattordicesima, il mese con 15 giorni lavorativi o superiori.
Il lavoratore, inoltre (sul lordo) pagherà sulla quattordicesima mensilità:
- il 9,19% dei contributi Inps,
- l’aliquota irpef, applicata nel mese di corresponsione della quattordicesima, ad esempio il 23% sino a 15000 euro di reddito, senza applicare nessuna detrazione fiscale di lavoro dipendente e familiari a carico, perché terminata nei 365 giorni.
Quindi, anche la quattordicesima, è tassabile, sia ai fini delle imposte irpef e sia dei contributi Inps.
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