Polizia di Stato Proroga validità permesso di soggiorno al 31 Luglio 2021
Proroga validità permesso di soggiorno 31 Luglio 2021

Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2022 da Nicola Di Masi

Scadenza Permessi di soggiorno per stranieri prorogati

Il nuovo decreto legge Proroghe ha indicato i nuovi termini di scadenza dei documenti di identità al 30 settembre 2021, delle patenti di guida, delle revisione periodiche degli autoveicoli e dei permessi di soggiorno scaduti.

In particolare, sono validi, tutti i permessi di soggiorno scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 30 Aprile 2021 e la loro validità termina il 31 Luglio 2021.

Tutti gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto, anche se la scadenza è stata prorogata al 31 Luglio 2021, si può comunque presentare istanza di rinnovo del permesso scaduto.

Permesso di soggiorno in scadenza: cosa fare?

Diverse sono le attività amministrative in ritardo dello Sportello Unico dell’Immigrazione e della Questura, per tantissimi stranieri che stanno ancora attendendo, la convocazione della Prefettura, per presentare i documenti dell’emersione 2020 e per ottenere la cittadinanza italiana.

Gli appuntamenti per il rilascio e anche per il rinnovo del permesso di soggiorno si sono allungati e le procedure dei rinnovi del tesserino elettronico sono più lunghi.

I permessi di soggiorno scaduti che sono stati prorogati al 31 Luglio 2021 sono i:

  • permessi di soggiorno con scadenza biennale ed annuale, per lavoro subordinato,
  • i permessi di soggiorno per lavoro autonomo,
  • permessi di lavoro stagionale, per motivi familiari, per attesa occupazione,
  • permessi per motivi di studio.

Proroga validità permesso di soggiorno scaduto al 31 Luglio 2021

Sono rinnovati i termini di scadenza (sempre al 31 Luglio 2021) dei seguenti documenti degli stranieri, scaduti al 30 Aprile 2021:

  • i documenti di viaggio dei cittadini stranieri titolari di status rifugiato;
  • la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • le autorizzazioni al soggiorno;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del Decreto Legislativo n. 286/1998.

Non è prevista, invece, la proroga delle richieste di nulla osta al lavoro subordinato dipendente ed al lavoro stagionale.

Per maggiori approfondimenti attendiamo la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno.

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