Articolo aggiornato il 14 Settembre 2023 da Nicola Di Masi
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Proroga Naspi e Dis-coll Covid decreto Sostegni?
A chi spetta la proroga Naspi 2021 con il Reddito di Emergenza? Il messaggio Inps n. 1378 del 1° Aprile 2021, fornisce le prime indicazioni operative, per chi ha terminato la Naspi ed Dis-coll il 28 Febbraio 2021.
A differenza delle altre proroghe Naspi, spettanti, a chi aveva terminato la disoccupazione al 30 giugno 2020, il nuovo prolungamento della disoccupazione ha vincoli ed importi diversi. Vediamoli insieme in questo articolo.
Anche per chi ha i requisiti della proroga Naspi con il REM, dovranno presentare una domanda online entro il 30 aprile 2021. E’ lo stesso richiedente, a cui è scaduta la Naspi o la DIS-coll, che è obbligato ad inviare l’istanza Inps.
Aggiornamento 2023: Nel 2023 non è prevista nessuna proroga della disoccupazione Naspi. La sua durata massima è di 24 mesi.
Proroga Naspi 2021 con il Reddito di emergenza
La nuova proroga Naspi 2021, disciplinata dal decreto decreto Sostegni, prevede l’erogazione del beneficio del Reddito di emergenza per tre mensilità:
- a tutti coloro che hanno terminato completamente (non si riferisce al pagamento) le disoccupazioni Naspi e Dis-Coll tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 e sono in possesso di un Isee ordinario o corrente, in corso di invalidità, con un importo inferiore a 30.000 euro.
L’importo sarà pari, indipendentemente, dalla composizione del nucleo familiare, a 400 euro mensili, (1200 euro per le tre mensilità), in alternativa al primo requisito del reddito di emergenza.
Quindi, il beneficiario, al momento della domanda, deve essere in possesso di un Isee in corso di invalidità inferiore a 30.000 euro, aver terminato la naspi o la Dis-coll nelle date indicate e non avere diritto al primo requisito, più conveniente, del reddito di emergenza.
Come richiedere la proroga Naspi?
Per richiedere la proroga Naspi e Dis-coll, questa volta, bisogna inviare un’apposita domanda tramite il servizio online Inps: Reddito di emergenza. L’Istanza online è possibile presentarla dal 7 Aprile 2021 al 30 Aprile 2021, con le proprie credenziali Inps o con l’assistenza di un patronato zonale.
Il Reddito di emergenza non è inoltre compatibile, al momento della presentazione della domanda, (solo per chi non può fare domanda con il primo requisito del REM) con il componente familiare (che ha terminato la Naspi o Dis-coll):
- titolari di pensione diretta (vecchiaia o anzianità) o indiretta (pensione ai superstiti) ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità Inps;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo massimo del REM, a seconda della composizione del nucleo familiare, ad esclusione del rapporto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità ed un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (alla data del 23 Marzo 2021)
- è incompatibile con qualsiasi componente familiare percettore di Reddito e Pensione di Cittadinanza. (dipende dal mese di percezione; possono percepirlo coloro che hanno la sospensione di un mese),
- titolare di indennità di cui all’articolo 10 del Decreto legge Sostegni.
I pagamenti saranno pubblicati sul fascicolo previdenziale del cittadino o in stati pagamenti sull’App dell’Inps, entro il giorno 15 del mese di Maggio 2021.
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