Cos'è il permesso di soggiorno per cure mediche
Permesso di soggiorno per cure mediche cos'è

Articolo aggiornato il 1 Marzo 2024 da Stefano Mastrangelo

Nuovo permesso di soggiorno per cure mediche

Cos’è il permesso di soggiorno per cure mediche? L’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 286/98, alla lettera d bis, ha rimodellato il nuovo permesso di soggiorno per cure mediche.

L’articolo 19 citato, sancisce il divieto di espulsione e respingimento per le categorie vulnerabili, per gli stranieri che si trovano in una situazione di salute di particolare gravità, ad esempio un tumore.

La malattia deve essere accertata e dimostrata con documentazione pubblica della Asl o del medico convenzionato, tale da creare un pregiudizio alla salute dell’extracomunitario nel caso di espulsione.

Quanto dura il permesso per cure mediche? E’ rinnovabile?

La Questura, nel caso di malattia accertata da una struttura pubblica, rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per una durata pari al periodo della malattia e non superiore a d un anno, rinnovabile fino a quando persiste la gravità della condizione di salute.

Questo permesso consente l’iscrizione del cittadino extraUe, al servizio sanitario Nazionale e non permette lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il permesso di soggiorno per cure mediche è identificato con due codici:

  • Curme: cure mediche articolo 19 comma 2 lettera d bis dlgs 289/98
  • Salut: cure mediche articolo 19 comma 2 lettera d e 36 dlgs 289/98

Il permesso di soggiorno NON è convertibile in altri permessi, però risulta regolare sul territorio dello Stato italiano, per usufruire di eventuali sanatorie o del decreto flussi di ogni anno.

Per richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche bisogna ritirare il kit all’ufficio postale ed inserire nel kit da presentare alla Questura:

  • il modulo 1 compilato correttamente,
  • la fotocopia intera del passaporto (anche in originale)
  • una marca da bollo da 16 euro,
  • l’eventuale visto per cure mediche,
  • l’attestazione medica della situazione grave di salute rilasciata dal struttura pubblica o convenzionata,
  • l’assicurazione sanitaria presso valido sul territorio dello Stato Italiano.

Visto per cure mediche procedura

Lo straniero che intende recarsi in Italia, per sottoporsi ad un trattamento sanitario presso strutture pubbliche o private convenzionati, deve richiedere un permesso di soggiorno per cure mediche.

Prima di entrare in Italia, però, lo straniero deve ottenere dall’ambasciata o al Consolato italiano del paese di origine, un visto per cure mediche, dimostrando:

  • l’attestazione della struttura sanitaria italiana, dove lo straniero verrà curato, con il tipo della terapia, la data di inizio e la durata;
  • il pagamento del 30%  del deposito cauzionale previsto presso la struttura sanitaria scelta,
  • la disponibilità economica per il pagamento della terapia, il viaggio di andata e ritorno, del vitto ed alloggio in Italia, anche per l’eventuale accompagnatore,
  • la situazione grave di salute certificata e tradotta in italiano.

Modulo di richiesta permesso di soggiorno cure mediche

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, tramite appuntamento, lo straniero deve presentarsi alla Prefettura, presso lo sportello Unico per l’immigrazione e presentare i seguenti documenti:

  • visto per cure mediche,
  • 4 foto tessere identiche,
  • fotocopia totale e originale del passaporto,
  • marca da bollo da 16 euro,
  • dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata, attestante lo stato di salute con l’indicazione dei tempi previsti per le cure,
  • documentazione attestante la disponibilità di un alloggio (contratto di affitto, dichiarazione di ospitalità da parte del proprietario)
  • documentazione attestante i mezzi economici di sostentamento
  • assicurazione sanitaria stipulata con istituto assicurativo italiano o straniero, valida per il Territorio nazionale.

Il permesso ha una durata non superiore ad un anno ed è rinnovabile, in caso di esigenza di proseguire le cure.

Riferimento normativo: D.L. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018, Circolare Ministero dell’Interno del 15/03/2019 n. 43323

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