Pensione quota 100 comunicazione dei Redditi obbligatoria
Pensione quota 100 comunicazione dei Redditi obbligatoria

Articolo aggiornato il 3 Agosto 2022 da Stefano Mastrangelo

Quota 100: è obbligatorio dichiarare i redditi con il modulo AP139 pubblicato dall’Inps

L’art. 14 comma 3 del Decreto Legge 4/2019 Reddito di cittadinanza e Quota 100, ha previsto per i pensionati beneficiari di Quota 100, il divieto di cumulo di redditi da lavoro, dalla data di decorrenza della pensione sino al raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia.

Pensionati Quota 100 obbligati a dichiarare i redditi

Il decreto Legge 4/2019 esplica che la pensione quota 100 non è cumulabile a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui.

La Circolare Inps n. 117 del 9 Agosto 2019 ha disciplinato i casi in cui si rischia la sospensione della pensione quota 100 conseguita a 62 anni e con 38 anni di contributi.

Bisogna presentare la dichiarazione reddituale all’Inps in caso:

  • di sospensione dei pagamenti della pensione,
  • in tutti casi in un anno, dalla decorrenza della pensione quota 100 sino all’età prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia, il pensionato ha percepito o prevede di percepire:
  1. Redditi di lavoro autonomo o dipendente che non possono essere cumulati con quota 100,
  2. redditi di lavoro autonomo occasionale (art.2222 codice civile) superiore a 5000 euro,
  3. redditi di lavoro espressamente previsti come non influenti a livello di cumulo,
  4. redditi derivanti da attività di lavoro svolte in periodi precedenti la decorrenza della pensione quota 100, indicando anche il periodo in cui è stato prodotto il reddito,
  5. il reddito di lavoro autonomo agrario dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il reddito di lavoro autonomo deve essere dichiarato anche quando si supera in corso anno l’importo di 5000 euro lordi di compensi. I compensi o i redditi di impresa sono rilevati al lordo delle ritenute irpef ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Modulo AP139 comunicazione Redditi Quota 100

Per compilare il modulo Ap139 Inps denominato Dichiarazione dei redditi cumulabili ed incumulabili con la “Pensione Quota 100” per i soggetti già pensionati, bisogna accedere con le credenziali al servizio online sul sito Inps: Ricostituzione di pensione.

Nel modulo Ap139 Inps bisogna indicare:

  1. i dati anagrafici, di residenza ed i contatti del pensionato,
  2. la decorrenza della pensione quota 100,
  3. l’anno di riferimento dei redditi che si andranno a dichiarare.

Nel quadro:

  • 1 bisogna spulciare la dicitura non ho percepito/non percepirò redditi di lavoro,
  • 2 da compilare se il pensionato ha percepito o percepirà reddito di lavoro incumulabili
  • 3 se il pensionato ha percepito o percepirà redditi cumulabili da lavoro in quanto riferiti a periodi precedenti alla data di decorrenza della pensione,
  • 4 il pensionato dichiara di aver percepito i redditi appartenenti a particolari categorie cumulabili con la pensione quota 100.

Redditi cumulabili con Quota 100: quali sono?

Oltre al reddito di lavoro autonomo non superiore a 5000 euro lordi, sono cumulabili e non rilevanti ai fini della corresponsione della quota 100 i seguenti redditi:

  • le indennità percepite dagli amministratori locali,
  • i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro,
  • i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale,
  • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace ,
  • indennità percepite dai giudici onorari aggregati,
  • indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario,
  • le indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva,
  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private,
  • indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
  • indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale..

I pensionati che hanno percepito redditi incumulabili nell’anno precedente, portando alla sospensione della quota 100, devono dichiarazione l’assenza di redditi da lavoro per l’anno in corso.

Consulenza del team di pensioniebonus.it
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