Naspi sospensione e ripresa
Naspi sospensione e ripresa

Articolo aggiornato il 14 Settembre 2024 da Stefano Mastrangelo

Sospensione Naspi e riattivazione, come sospendere la disoccupazione online?

La disoccupazione Naspi è un’indennità economica a sostegno del reddito, erogata dall’Istituto previdenziale Inps, per chi ha perso involontariamente il lavoro.

In vigore da maggio 2015, in sostituzione della Aspi e della mini Aspi, per tutti i disoccupati che hanno 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti e 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. Come sospendere e riattivare la Naspi online?

Naspi quanto dura e come paga l’Inps?

Bene, la domanda di disoccupazione è stata accolta. Dopo che la naspi è stata approvata, devi leggere attentamente la lettera di accoglimento delle Naspi, che trovi nella cassetta postale online dell’Inps o nel dettaglio del prospetto di calcolo nel servizio online dell’Inps: Domande per prestazioni a sostegno del reddito – Naspi. Nella lettera o nel servizio online, devi controllare:

  • la decorrenza delle Naspi (ossia da quando sarà pagata)
  • i giorni spettanti,
  • la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

I primi pagamenti Naspi saranno dimezzati, ad esempio l’Inps pagherà dal giorno della decorrenza fino al 15 del mese e poi in un secondo pagamento, dal 16 al 31 (quando inizia nei primi 15 giorni del mese) o gli ultimi 15 giorni del mese.

Per contare la durata della Naspi, ricordiamo che i giorni di tutti mesi dell’Inps sono di 30, tranne il mese di febbraio, che è di 28. In seguito il disoccupato riceverà il pagamento ogni mese, entro il giorno 15/20, del mese successivo. Alla fine, prima della scadenza dei 30 giorni della Naspi, bisogna comunicare il modello Naspi com, per ricevere gli ultimi 30 giorni. Infatti l’Inps, bloccherà l’ultimo mese di pagamento spettante, in attesa della chiusura della disoccupazione.

Quando si perde la Naspi?

Il disoccupato in Naspi deve assolvere alcuni adempimenti, per non perdere il diritto all’indennità economia di disoccupazione. La Naspi decade quando:

  • si perde lo stato di disoccupazione. Non si perde la Naspi, quando un lavoratore ha un reddito inferiore a 8000 euro dell’intero rapporto di lavoro dipendente ed un reddito di lavoro autonomo inferiore a 4800 euro,
  • non presenti la domanda di disoccupazione Naspi entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro,
  • in caso di nuovo contratto di assunzione superiore a 6 mesi ed a tempo indeterminato, senza comunicare all’Inps con il modello Naspi com, il reddito annuo presunto del nuovo rapporto di lavoro, entro 30 giorni,
  • il titolare della prestazione Naspi, non comunica il reddito annuo presunto, entro 30 giorni dalla domanda, che presume di percepire da uno o più rapporti a tempo determinato part-time in essere,
  • si inizia un’attività lavorativa subordinata (entro 30 giorni) senza provvedere alla comunicazione Naspi com, di cui ai commi due e tre dell’articolo 9 del d.lgs del 4 marzo 2015 n. 22;
  • inizia un’attività lavorativa in forma autonoma, senza provvedere alla comunicazione Naspi com (entro 30 giorni), di cui all’articolo 10 del dgls. 4 marzo 2015 n. 22;
  • si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • si acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
  • vengono violate le regole di condizionalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 e all’art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Fonte Inps
  • non si comunichi il reddito presunto dell’anno, entro il 30 Gennaio, attraverso il modello Naspi com, per i lavoratori con compensi di lavoro autonomo (anche con reddito a zero),
  • non ci si rechi al Centro per l’impiego, per confermare la disponibilità al lavoro e per sottoscrivere il patto di servizio.

Sospensione Naspi per lavoro a tempo determinato

Durante la percezione dell’indennità di disoccupazione, in caso di nuova assunzione, la Naspi è sospesa:

  • se il rapporto di lavoro ha una durata non superiore a 6 mesi,
  • se il rapporto di lavoro è stipulato in Paesi dell’Unione Europea o con cui l’Italia ha stabilito determinati accordi bilaterali.

Nel primo caso, la Naspi è sospesa d’ufficio (direttamente dall’Inps, anche senza comunicare il modello Naspi com) per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il beneficiario comunichi con il modello Naspi com, il reddito inferiore a 8000 euro se lavoro dipendente o 4800 se lavoro autonomo, nel caso di assunzione di 6 mesi, la Naspi si riduce e non viene sospesa.

Al termine del periodo di sospensione, la disoccupazione riprende ad essere erogata, per il periodo residuo spettante, al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Anche la riattivazione della Naspi avviene d’ufficio, ossia direttamente dall’Inps. La disoccupazione Naspi è ripresa, anche nell’eventuale cessazione anticipata dal rapporto di lavoro a tempo determinato, per dimissioni del lavoratore.

Nel secondo caso, ossia trasferimento e lavoro all’Estero in paesi Europei, il diritto a percepire l’indennità economica della naspi, si conserva per un massimo di tre mesi.

Dal quarto mese in poi, la sospensione dell’indennità e la sua ripresa, avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia che si tratti di Stati appartenenti all’UE e sia che si tratti di Stati Extra-UE e si rispettano le convocazioni del Centro per l’impiego italiano.

Naspi e lavoro autonomo

L’indennità Naspi è compatibile con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti dei compensi di importi non superiori a 5000 euro per anno.

L’importo della Naspi viene ridotto dell’80% dei redditi previsti di lavoro autonomo (pari o inferiori a 4800 euro), rapportati al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività autonoma e la fine dell’indennità, o la fine dell’anno. Il lavoratore autonomo deve comunicare entro 30 giorni con il modello SR161 ed ogni anno entro il 30 Gennaio, il reddito di lavoro autonomo, anche a zero.

Anche nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato e parasubordinato, che produce un reddito inferiore a 8000 euro annuo, l’indennità della Naspi viene ridotta dell’80% dei redditi previsti.

Percettore di Naspi e contratto a chiamata

Il messaggio Inps n. 1162 del 16 Marzo 2018, ha chiarito che la disoccupazione Naspi è compatibile, con il contratto intermittente o a chiamata ed in questo caso il beneficiario della Naspi, percepirà la disoccupazione solo per le giornate non lavorate nel mese.

Il lavoratore che cessa un contratto di lavoro subordinato ed ha in essere un contratto a chiamata con disponibilità, avrà diritto alla disoccupazione Naspi, se comunica entro 30 giorni dalla domanda di disoccupazione, il reddito presunto del contratto di lavoro intermittente con il modello Naspi com. In questo caso il reddito non può superare l’importo di 8000 euro.

Mentre se il disoccupato percettore di Naspi, instauri un rapporto di lavoro a chiamata con indennità di disponibilità, il richiedente NON avrà diritto alla Naspi.

Se il contratto è senza indennità della chiamata, il lavoratore avrà diritto solo alle giornate del mese in cui non ha lavorato. In questo ultimo caso, dovrà comunicare ogni mese, le giornate lavorative con il modello Naspi com ed il contratto di lavoro, deve iniziare dopo 8 giorni, dall’invio della prestazione Naspi Inps.

In entrambi i casi, la Naspi viene sospesa se il contratto a chiamata è superiore a 6 mesi.

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