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Come cambia la tutela della malattia e della degenza ospedaliera dopo il Decreto Legge n. 101/2019
Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, dopo la conversione del decreto legge n. 101/2019, si sono ampliate le tutele per gli eventi eventi di malattia e di degenza ospedaliera, iniziati dal 5 Settembre 2019. Quindi pagamento raddoppiato per entrambi le prestazioni.
Malattia doppia per gli iscritti alla gestione separata: a chi spetta?
Gli iscritti alla gestione separata, che versano in maniera piena il contributo (non al 24%), ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto alla malattia presentando:
- certificato di malattia telematico online, da richiedere al medico curante,
- domanda telematica all’Inps al servizio online: “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – “Indennità di malattia e degenza ospedaliera gestione separata. (Circolare Inps n. 52 del 6 Aprile 2012)
Non hanno diritto alla malattia ed alla degenza ospedaliera:
- gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (come IVS o la cassa dei liberi professionisti)
- i titolari di pensione.
L’articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 esplica:
- Comma 1: per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, […] sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile;
- Comma 2, per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia.
Malattia e degenza ospedaliera Gestione separata: quanto spetta?
La circolare Inps n. 141 del 19/11/2019, applica la nuova normativa (Decreto Legge n. 101/2019) sull’indennità di malattia e degenza ospedaliera in misura doppia, dagli eventi verificatesi dal 5 Settembre 2019.
Spetta l’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata con:
- un mese di contributo pieno, versato nella gestione separata, nei 12 mesi precedenti (non più tre mesi),
- un reddito individuale non superiore al 70% del massimale contributivo (71780 euro nell’anno in corso)
Quindi, per gli eventi a partire dal 5 Settembre 2019, la malattia è corrisposta in base alle seguenti aliquote, per l’importo che si ottiene, dividendo il massimale contributivo per 365 giorni (102.543 euro diviso 365=8545,25) , in relazione ai mesi di contribuzione attributi nei 12 mesi precedenti:
- 8%, fino a quattro mesi,
- 12%, da cinque a otto mesi,
- 16% da nove a dodici mesi.
Importi giornalieri malattia Iscritti alla Gestione separata
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, dal 5 settembre 2019, spettano:
- 22,48 euro giornalieri, per chi ha versato (contributo pieno) sino a 4 mensilità, nei 12 mesi precedenti,
- 33,71 euro giornalieri, per chi ha versato (contributo pieno) da 5 a 8 mensilità, nei 12 mesi precedenti,
- 44,95 euro giornalieri, per chi ha versato (contributo pieno) da 9 mensilità, nei 12 mesi precedenti,
Importi giornalieri degenza ospedaliera Iscritti alla Gestione separata
Per gli eventi di degenza ospedaliera (a partire dal 5 Settembre 2019), gli iscritti alla gestione separata hanno diritto a:
- 44,95 euro giornalieri, per chi ha versato (contributo pieno) sino a 4 mensilità, nei 12 mesi precedenti,
- 67,43 euro giornalieri, per chi ha versato (contributo pieno) da 5 a 8 mensilità, nei 12 mesi precedenti,
- 89,90 euro giornalieri, per chi ha versato (contributo pieno) da 9 mensilità, nei 12 mesi precedenti.
L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutti i giorni di ricovero fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare e con le seguenti aliquote 12%, 24% o 36%. Il calcolo avviene come per l’indennità giornaliera di malattia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge n. 101/2019, Circolare Inps n. 141 del 19/11/2019, Circolare Inps n. 52 del 6 Aprile 2012
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