Chi fa parte del Nucleo familiare ai fine Isee?
Isee con coniugi non residenti e separati: quando influisce sul calcolo?

Articolo aggiornato il 12 Aprile 2024 da Nicola Di Masi

Chi fa parte del nucleo familiare ai fini Isee?

Isee con coniugi non residenti e separati: quando influisce sul calcolo? – L’Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento utilizzato per valutare la situazione economica delle famiglie, che consente l’accesso alle agevolazioni dei servizi sanitari e sociali.

Fanno parte del nucleo familiare (i componenti risultanti dallo stato di famiglia del Comune) alla data della Dichiarazione Isee, ossia:

  • il dichiarante;
  • il coniuge;
  • i figli conviventi;
  • i figli non conviventi (con eccezioni e particolarità);
  • genitori non conviventi (con eccezioni e particolarità);
  • persone in convivenza anagrafica (con eccezioni e particolarità);
  • altre persone presenti nel nucleo anagrafico (con eccezioni e particolarità).

Isee con coniugi non conviventi: come si fa?

I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche quando:

  • non risultano nello stesso stato di famiglia, perché hanno residenze diverse. In tal caso si accordano su quale residenza scegliere ai fini Isee. La scelta effettuata rimane bloccata per tutta la validità della Dichiarazione sostitutiva unica Isee;
  • uno dei due risiede all’estero, ma è iscritto all’AIRE (Anagrafe italiana residenti all’estero).
  • i contraenti l’unione civile sono equiparati ai coniugi.

Una volta individuato il nucleo familiare ai fini Isee, (quindi si inseriscono entrambi i genitori anche se hanno residenza diversa) si procede per ognuno dei componenti, alla compilazione dei quadri relativi ai dati anagrafici, al patrimonio mobiliare ed immobiliare, agli autoveicoli ed altri beni durevoli, ad eventuale invalidità civile di uno o più componenti familiari.

E’ chiaro che nel calcolo Isee influiranno in tal caso i redditi di tutti i componenti familiari. (anche i coniugi con residenza diversa)

Isee con genitori separati o divorziati: fanno parte del Nucleo?

In caso di genitori separati o divorziati invece, se continuano a risiedere nella stessa abitazione:

  • rimangono nello stesso nucleo Isee e quindi influiscono i redditi di entrambi;
  • il cambio di residenza dopo il 1° settembre 2018, deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Quando si richiede attestazione Isee per prestazioni ai minori (come per richiedere l’assegno unico), il figlio minore attrae nel proprio Isee, ma non nel nucleo (quadro A), il genitore non convivente con sé, come componente aggregata o componente aggiuntiva.

La componente aggregata si ha quando:

  • il genitore che non convive col minore, non è coniugato/a o separato/a legalmente con l’altro genitore del minore;
  • non è sposato/a con persona diversa dall’altro genitore del minore;
  • non ha generato fratellastri/sorellastre del minore;
  • non è in alcuna condizione di esclusione.

Tutte queste condizioni devono essere tutte presenti.

Quando il genitore non convivente non influisce sul calcolo Isee?

La componente aggiuntiva si ha quando (influisce ai fine Isee i redditi del genitore non convivente):

  • il genitore che non convive con il minore, non è coniugato/a o separato/a legalmente con l’altro genitore del minore;
  • è sposato/a con persona diversa dall’altro genitore del minore;
  • e/o ha generato fratellastri/sorellastre del minore;
  • non è in alcuna condizione di esclusione.

Nel quadro D della DSU occorre indicare il codice fiscale del genitore non convivente e il codice fiscale del minore beneficiario della prestazione.

Se si indica per il genitore non convivente uno dei seguenti casi:

  • che versa assegni periodici per il mantenimento del figlio da sentenza;
  • che è escluso sulla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento;
  • che è stata accertata dalle amministrazioni competenti l’estraneità affettiva ed economica:
  • che è intervenuto un provvedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) contratto con l’altro genitore.

Quindi, in questi ultimi casi, l’altro genitore non convivente, non influisce ai fini del calcolo Isee.

Se il genitore non convivente non si trova in nessuno dei casi suesposti, ma è coniugata con persona diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore, si deve spuntare questa casella (è il caso della componente aggiuntiva). Se invece non rientra in nessuna delle situazioni precedenti(caso componente attratta), si spunta la casella e si indica il protocollo Inps della DSU del genitore non convivente.

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