Articolo aggiornato il 14 Novembre 2019 da Nicola Di Masi
Indice
Indennizzo commercianti Inps per aziende cessate dal 2019
La circolare Inps n. 77 del 24 Maggio 2019, ha disciplinato l’indennizzo Inps, per la cessazione delle attività commerciali, dal 1° Gennaio 2019. L’art. 1 comma 283 della legge di bilancio 2019 ha riconosciuto, dal 2019, l’indennizzo di cui all’art. 1 del Dlgs n. 207 del 28/03/1996. Questo importo è riconosciuto ai commercianti con determinati requisiti. Vediamo al chi spetta il bonus commercianti Inps.
A chi spetta l’indennizzo Inps? I destinatari
Articolo Aggiornato al 2 Novembre 2019: Approvato definitivamente l’emendamento al decreto 101/2019, convertito con la legge n. 128/2019. L’art. 11-ter della legge n. 128/2019, ha esteso l’indennizzo commercianti Inps, anche a quei lavoratori autonomi che hanno cessato l’attività dal 1° Gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
L’indennizzo Inps ai sensi dell’art. 1 comma 283 della legge finanziaria 2019, spetta agli iscritti della Gestione dei contributi degli esercenti attività commerciali dell’Inps:
- titolari di imprese individuale commerciale,
- coadiutore, (quando il titolare ha cessato l’attività commerciale)
- socio di una società che esercita un’attività commerciale.
Le attività che rientrano nel bonus commercianti Inps sono:
- le attività commerciali al minuto con sede fissa, anche di somministrazione al pubblico di alimenti e bevanti; (gestori di bar e ristoranti)
- le attività commerciali su aree pubbliche, anche in forma itinerante; (ambulanti)
- rientrano anche le attività degli agenti e rappresentanti di commercio, non i coadiutori,
- le attività dei titolari e dei coadiutori di somministrazione di alimenti e bevande.
Non rientrano:
- gli esercenti delle attività commerciali all’ingrosso,
- i commercianti dei banchi o dei mercati,
- i gestori di siti e-commerce,
- le attività commerciali che effettuano le vendite presso il domicilio del consumatore o per corrispondenza,
- gli esercenti che somministrano alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico.
Indennizzo cessazione attività commerciale 2019 Inps
Il bonus commercianti 2019, spetta ai commercianti che alla data della presentazione della domanda:
- abbiano compiuto un’età pari a 62 anni per gli uomini ed un’età di 57 anni per le donne;
- sono iscritti come titolari o coadiutori, per almeno 5 anni effettivi (anche non continuativi), alla gestione previdenziale dell’Inps dei lavoratori autonomi degli esercenti attività commerciali,
- abbiano cessato l’attività commerciale definitivamente (senza essere trasferita ad altri) dal 1° gennaio 2019,
- hanno richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio (tale cessazione deve risultare alla data di presentazione della domanda);
- abbiano restituito la licenza commerciale o tutte le licenze al Comune di residenza.
I contributi omessi, possono essere sanati con il pagamento di 1/5, sull’indennizzo ricevuto dall’Inps, solo per chi ha presentato almeno una dichiarazione dei redditi nel corso dei 5 anni di iscrizione.
Come funziona l’indennizzo commercianti 2019?
Il bonus commercianti Inps, decorre dal mese successivo dalla presentazione della domanda (al massimo dal 1° febbraio, per chi ha presentato la domanda con il vecchio modello) o dal mese successivo dalla cancellazione dell’attività alla camera di commercio. La domanda, può essere presentata tramite:
- i patronati zonali, che ti assisteranno gratuitamente,
- il contact center dell’Inps, chiamando i numeri verdi 803164 da telefono fisso (gratuitamente) ed il numero verde 06164164,
- con il Pin dispositivo Inps del commerciante.
Se vuoi presentare la domanda con il Pin Inps, lo Spid o la carta nazionale dei servizi, devi accedere al servizio online Inps: Domanda indennità commercianti. In seguito compila tutti i riquadri della domanda.
L’importo spettante è pari a 513,01 euro al mese per tredici mensilità nel 2019, sino al raggiungimento dell’età di pensione di vecchiaia.
Incompatibilità con indennizzo commercianti Inps
L’indennizzo commercianti Inps è incompatibile:
- con qualsiasi attività di lavoro autonomo, anche occasionale,
- con l’attività di lavoro dipendente subordinata.
Invece è compatibile, quando la domanda di indennizzo, è richiesta per il socio accomandante di una società Sas, che partecipa agli utili, senza obbligo di iscrizione alla Gestione Inps dei commercianti. Questo indennizzo è riconosciuto per il 2019, sino all’esaurimento delle risorse ed è finanziato con l’aliquota dello 0.9%, già dovuta agli iscritti degli esercenti delle attività dei commercianti Inps.
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È mai possibile che sono esclusi dall’indennizzo i commercianti che hanno cessato attività nel 2017 e 2018 pur avendo tutti i requisiti e pur avendo sempre finanziato la misura in oggetto? È un’assurdità.
È mai possibile che vengano esclusi coloro che, pur avendo tutti i requisiti, hanno cessato attività nel 2017 e nel 2018? È un’assurdità.
Legga la circolare dell’Inps indicata nel nostro articolo: http://pensioniebonus.it/indennizzo-inps-per-aziende-commerciali-cessate-dal-2019/
Ma secondo voi è fattibile visti i commi 283-284 della legge di stabilità che non diceva della chiusura nel corso del 2019 scrivere nella circolare 77 dell’inps che rientra nel suddetto indennizzo solamente chi ha chiuso l’attività da Gennaio 2019 in poi e tutti quelli che sono rimasti fuori per un motivo o un altro che fine faranno non percepiranno nulla?