I diritti dei malati oncologici e dei loro familiari
Guida a tutti i diritti del malato oncologico

Articolo aggiornato il 19 Novembre 2021 da Stefano Mastrangelo

11 diritti fondamenti del malato oncologico

Quali sono i diritti del paziente oncologico? L’Inps, ha pubblicato sul suo sito internet, una guida dei diritti del malato oncologico. In questo articolo affronteremo tutti i punti ed analizzeremo i diritti del malato oncologico.

Cosa vuol dire malato oncologico?

Il paziente oncologico è un malato che nella sua vita soffre o ha sofferto di un tumore. La sua grave condizione clinica, comporta un trattamento terapeutico differente rispetto ad altre patologie.

Al malato oncologico spetta, prima di tutto, l’esenzione dal pagamento:

  • delle visite specialistiche,
  • dei farmici,
  • degli esami per la cura del tumore.

I lavoratori e la lavoratrici dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto:

  • alla conservazione del posto per malattia (periodo di comporto), in base alle disposizioni del contratto collettivo nazionale del lavoro,
  • all’esclusione del rispetto delle fasce orarie di reperibilità in caso di terapie salva vite, come la chemioterapia.

Nel settore pubblico, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure, vengono, nella maggior parte dei casi, esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

Ai lavoratori invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo 119/2011) con un diminuzione dalla capacità lavorativa superiore al 50%, ogni anno, posso godere di un congedo per cure, per un massimo di 30 giorni.

Permessi e congedi lavorativi

Il malato oncologico con una disabilità grave, accertato dalla commissione medica invalida civile con il verbale della 104, ha diritto:

  • personalmente a tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche ad ore (2 ore al giorno (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore);
  •  all’assistenza personale da parte di un familiare, con assenza retributiva di 3 giorni.

In entrambi in casi, nel settore privato, bisognerà presentare una domanda specifica all’Inps, per essere autorizzati ai 3 giorni di permesso.

L’articolo 42 della comma 5 del decreto legislativo prevede un congedo retributivo di 2 anni per assistere i malati oncologici o disabili, in una situazione di gravità, secondo un preciso ordine di priorità, che avanza solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti:

  • coniuge o parte dell’unione civile convivente;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari;
  • figlio convivente;
  • fratello o sorella convivente;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente;
  • figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto).

Malati oncologici pensione anticipata

Il malato oncologico lavoratore dipendente, dopo aver presentato il certificato di malattia all’azienda, deve chiedere al medico curante, l’invio telematico all’Inps di due certificati:

  • per richiedere l’assegno ordinario di invalidità IO (modello SS3)
  • l’assegno degli invalidi civili e l’accompagnamento.

L’assegno ordinario di invalidità IO è una “pensione anticipata” rinnovabile ogni tre anni, per chi ha:

  • una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, a causa di infermità fisica o mentale,
  • aver maturato almeno 260 contributi settimanali nell’arco della vita lavorativa, di cui 156 nei 5 anni precedenti la domanda. Per controllare è necessario, scaricare l’estratto contributivo Inps.

Hanno diritto all’assegno IO le lavoratrici e i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla gestione separata INPS.

L’importo dell’assegno di invalidità IO, si calcola in base alla contribuzione versata sino al momento della domanda, con la possibilità di incrementarlo con i successivi periodi lavorativi. E’ compatibile con un rapporto di lavoro e dalla terza revisione, l’assegno diventa definitivo.

Nel caso in cui il malato oncologico percepisce la disoccupazione Naspi, può optare a favore della stessa, sino alla scadenza ed in seguito percepire l’assegno IO.

Differente è la pensione di inabilità, una prestazione economica spettante a chi si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Assegno Inps malati oncologici

Insieme all’assegno ordinario IO, il paziente oncologico può richiedere, l’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento. Questo assegno è riconosciuto dopo:

  1. l’invio del certificato telematico del paziente all’Inps, da parte del medico curante,
  2. l’inoltro della domanda presso il servizio online dell’Inps: invalidità civile o tramite gli uffici di patronato,
  3. la visita medica della Commissione invalidi civili,
  4. dopo aver ottenuto una percentuale compresa tra il 74% ed il 100% (indicata sul verbale di invalidità) e verificato i limiti di reddito previsti annualmente.

La visita è immediata, infatti deve effettuarsi entro 15 giorni dalla domanda. Solo con percentuali inferiori è possibile accedere ad alcuni agevolazioni della Asl o dell’Agenzia delle Entrate

L’importo dell’invalidità civile è variabile da 286 euro a 651 euro, in base alla percentuale di invalidità ed ai limiti di redditi, per tredici mensilità. Mentre l’indennità di accompagnamento è pari a circa 520 euro al mese per 12 mensilità.

L’Inps ha stipulato diverse convenzioni con alcuni ospedali pediatrici italiani:

  • il Bambino Gesù di Roma,
  • il Gaslini di Genova,
  • il Meyer di Firenze
  • Policlinico universitario Agostino Gemelli

per compilare il certificato telematico durante il ricovero o le prestazioni ambulatoriali ed velocizzare i tempi del riconoscimento dell’invalidità.

Bonus malati oncologici

Oltre alle precedenti prestazioni economiche, il malato oncologico ha diritto:

  • alla maggiorazione dell’assegno familiare,
  • alla detrazione per le spese sanitarie sul modello 730,
  • all’agevolazione dell’iva per l’acquisto dell’auto adattabile,
  • all’agevolazione economica per il pagamento delle tasse di donazione e successione,
  • detrazioni per l’assistenza del personale,
  • agevolazioni per eliminare le barriere architettoniche.

La legge n. 53 del 2000 ha previsto anche la possibilità per il malato oncologico, di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per decessi o malattie gravi di familiari, conservando il posto di lavoro, senza il pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

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