Articolo aggiornato il 24 Agosto 2022 da Stefano Mastrangelo
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Nuovi requisiti della malattia, Dis-coll, maternità dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps?
Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 101/2019, sulla gazzetta ufficiale, cambiano i requisiti per accedere alla prestazioni Inps dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps. Infatti i lavoratori parasubordinati sono obbligati a versare i contributi previdenziali ed assistenziali, ad una Cassa Inps, denominata Gestione separata.
Grazie al versamento dei questi contributi ed alla nuova legge di lavoro autonomo del 2017 (Legge n. 81/2017), si sono rafforzate le tutele di malattia, di maternità e di disoccupazione Dis-Coll, per queste categorie di lavoratori.
Malattia Inps per lavoratori parasubordinati
L’indennità di malattia spetta anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps, privi di partita iva e non titolari di pensione. La malattia Inps spetta per massimo 61 giorni, ossia 1/6 della durata del rapporto di lavoro (numero di giornate retributive dei 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia) e per almeno 20 giorni.
Il D.L. 101/2019 ha raddoppiato le aliquote per calcolare la misura dell’indennità di malattia. Infatti dal 5 Settembre 2019, la malattia è corrisposta in base alle seguenti aliquote, per l’importo che si ottiene, dividendo il massimale contributivo per 365 giorni (102.543 euro diviso 365=8545,25) , in relazione ai mesi di contribuzione attributi nei 12 mesi precedenti:
- 8%, fino a quattro mesi,
- 12%, da cinque a otto mesi,
- 16% da nove a dodici mesi.
Invece l’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutti i giorni di ricovero fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare e con le seguenti aliquote 12%, 24% o 36%. Il calcolo dell’importo avviene seguendo le regole della malattia, dettate precedentemente.
Maternità per Gestione separata Inps
L’indennità di maternità per gli iscritti alla gestione separata in via esclusiva spetta:
- alle collaboratrici coordinate e continuative ed alle libere professioniste, che versano il contributo aggiuntivo dello 0,72%, per un mese (novità d.l. 101/2019) nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto,
- ai collaboratori ed ai liberi professionisti (padri) che versano il contributo aggiuntivo dello 0,72%, per un mese nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto, (in caso di morte della madre, abbandono della madre, affidamento esclusivo al padre),
- ai lavoratori parasubordinati, anche se il committente non ha versato la parte dei suoi contributi alla Gestione Inps (automaticità delle prestazioni).
L’indennità economica di malattia è pari:
- al reddito precedente l’inizio di erogazione del beneficio (12 mesi precedenti),
- diviso per 365, (mesi o giorni compresi tra il primo giorno del mese di iscrizione alla gestione separata e la fine del periodo di riferimento)
- moltiplicato per la percentuale dell’80%.
La maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps spetta per 5 mesi, due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi la data effettiva del parto.
Dis-coll nuovi requisiti dal 5 Settembre 2019
Anche ai lavoratori parasubordinati spetta la disoccupazione, al termine del rapporto di lavoro (stato di disoccupazione involontaria), denominata: Dis-coll. L’indennità economica Dis-coll è riconosciuta ai disoccupati:
- lavoratori con contratto di collaborazione e coordinativa, non pensionati e non titolati di partita iva,
- ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
- agli assegnisti di ricerca.
che hanno almeno un mese (da tre a un mese: nuovo requisito Dl 101/2019) di contribuzione, nella gestione separata Inps, nel periodo tra il primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di risoluzione del rapporto di lavoro e lo stesso evento.
Per ottenere le precedenti indennità economiche, il lavoratore parasubordinato, deve presentare un’apposita domanda telematica all’Inps.
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