Articolo aggiornato il 26 Luglio 2021 da Stefano Mastrangelo
Indice
FAQ Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza – FAQ RdC e PdC
In questo articolo elencheremo le Domande e le Risposte più gettonate per le due misure Inps Reddito di cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. Le FAQ, come correttamente indicato su Wikipedia, sono le risposte alle domande più frequenti su un dato argomento.
FAQ è un acronimo inglese che sta per Frequently Asked Questions.
Bene, adesso che abbiamo chiarito il significato di FAQ, possiamo partire.
Come base di partenza utilizzeremo delle FAQ Reddito di Cittadinanza e PdC direttamente sviluppate dal sito ufficiale INPS, a queste se ne aggiungeranno via via altre inserite dal team di Insindacabili.it
Domande e Risposte Comuni su Reddito di Cittadinanza e su Pensione di Cittadinanza
Ecco le principali Domande e Risposte comuni (FAQ) per Rdc e Pdc
È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata postale, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta Rdc”.
Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.
ATTENZIONE: Per ricevere la carta Pdc, tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio.
Possono anche ricevere la pensione di cittadinanza i 67enni con persone nel nucleo familiare in gravi condizioni e non autosufficienti.
• Cittadini italiani e dell’Unione Europea
• Stranieri lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno), in possesso della certificazione patrimoniale del Paese di origine,
• Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano)
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
E’ dal beneficio il componente familiare dal calcolo del reddito di cittadinanza, il solo soggetto richiedente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
La domanda Rdc/Pdc può essere presentata:
- in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste,
- on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it),
- dagli sportelli CAF (centri di assistenza fiscale) in maniera gratuita.
Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE in corso di validità. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.
Il Rdc è una misura volta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, si deve:
a) attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda
b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione da LavoroNew in cui viene fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte
c) entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?
I componenti del nucleo devono rendere la DID entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda.
Al momento, la DID può essere resa:
• presso i Centri per l’impiego
• presso i patronati convenzionati con l’ANPAL
La dichiarazione potrà essere presentata anche sulla piattaforma digitale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piattaforma è in corso di implementazione.
No, sono ESCLUSI dalla presentazione della DID i seguenti soggetti:
• minorenni
• beneficiari del Rdc pensionati
• beneficiari della Pensione di cittadinanza
• soggetti di oltre 65 anni di età
• soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato
• soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione
Inoltre, i Centri per l’impiego possono ESONERARE dalla DID:
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)
Sì. Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti previsti, come ad esempio:
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione
• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo
Tutti questi requisiti sono verificati in automatico dall’Inps a partire dall’ISEE presentato.
Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:
• No agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta
• No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
• No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
• Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale
• No a navi e imbarcazioni da diporto
Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza che per la Pensione è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE, reddito complessivo 2017 dell’intero nucleo familiare e degli elementi presenti nel modello di domanda. Nello specifico:
• La quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini del Rdc/pdc, in caso di Reddito di cittadinanza (oppure di 7.560 euro in caso di Pensione) e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni)
• La quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili per il Rdc (oppure fino ad un massimo di 1.800 euro annui pari a 150 euro mensili per la Pdc). In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili sia per Rdc che per Pdc
In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui.
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.
Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (come detto, si tratta di una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno) a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento. Per la Pensione di cittadinanza, le modalità sono identiche, con la possibilità di ricevere il contributo economico direttamente sulla pensione, dopo che saranno pubblicate le modalità operative con Decreto del Ministero del lavoro.
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:
• fare alcune spese di beni di consumo
• pagare utenze
• prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la co- siddetta ”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,2 il massimo che si può prelevare è 220 euro)
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare
• effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo, anche di importo superiore della quota B.
ATTENZIONE: la Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.
Per approfondimenti, leggi il nostro articolo: Come spendere Il reddito di cittadinanza?
Quanto posso prelevare con la carta Rdc e Pdc?
Il beneficio economico del reddito e pensione di cittadinanza viene erogato mensilmente. L’importo massimo prelevabile dagli sportelli ATM bancari o postali dipende dai componenti del nucleo familiare, per un massimo di 220 euro. Per una persona singola è possibile prelevare 100 euro mensili, per due adulti 140 euro e per tre adulti 180 euro. Bisogna moltiplicare 100 euro per il parametro della scala di equivalenza.
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza dal beneficio.
ATTENZIONE: Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda.
Esempio di variazione nucleo familiare diversa da nascita o decesso
Lucia e Cristiano sono sposati ed insieme a loro figlio Giuseppe percepiscono il Rdc. Giuseppe di età non superiore a 26 anni, fa parte del loro nucleo familiare in quanto maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, ed è ancora a carico fiscalmente dei genitori. Qualora Giuseppe si sposasse e/o avesse figli entrerebbe a far parte di un nucleo diverso da quello dei suoi genitori, i quali dovranno presentare una nuova DSU entro 2 mesi dalla variazione ed anche una nuova domanda di Rdc. Resta inteso che anche Giuseppe potrebbe presentare domanda di Rdc per il suo nuovo nucleo familiare.
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.
Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc–Com, recandosi ai CAF convenzionati con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita.
Se, invece, l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.
Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa (autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda, devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com, recandosi ai CAF convenzionati, con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita.
Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.
La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il reddito del trimestre gennaio – marzo).
Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero con- tributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni.
La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
• manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
• manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale
• il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
• non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
• non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU
Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute
Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc)
– È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione
– Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna
– Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.
Come contattare l’INPS per il Reddito di Cittadinanza
Per maggiori informazioni in merito alle domande personali relative a Reddito e Pensione di Cittadinanza è possibile contattare l’INPS con le seguenti modalità:
- Numero Verde da Rete fissa: 803164
- Numero telefonico da Mobile: 06164164
- Servizio Inps Risponde Online – Anche senza codice PIN
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Salve sono percettore, da novembre2020, di rdc per 500 euro. Ho l’appuntamento in gennaio per il rinnovo dell’isee presso un caf. Nel 2019 ho lavorato part-time per una cooperativa, lavoro cessaio a metù novembre 2019, e che non ho piu’.Come faccio a rinnovare l’isee mantenendolo a zero se nel 2021 mi entra il suddetto lavoro?(che mi dimezzerebbe l’rdc). Grazie
le consigliamo di rinnovare l’Isee ordinario 2021 e poi fare un Isee corrente 2021 degli ultimi due mesi, se ha i requisiti indicati dalla legge.
Salve mia madre di 93 anni allettata ha ricevuto la comunicazione per il ritiro della card -pensione di cittadinanza , non può recarsi in ufficio ,come posso fare ???
Faccia una delega e si presenti con il suo documento d’identità in originale e del delegato, con il messaggio ricevuto da LavoroNew.
Buongiorno, vorrei un chiarimento, vivo da solo, ho 50 anni e essendo invalido al 80%, ricevo l’essegno di ivalidità accreditata su libretto postale. Ho fatto domanda per il rdc, se fosse accolta, come ricevo le due somme, troverò ancora l’accredito ogni primo del mese dell’assegno di invalidità sul libretto o mi verrà messo il tutto sulla card del rdc? mi sono informato un po’ in giro ma non ho ricevuto risposte chiare.
Grazie e buona giornata
Le due cosa sono differenti. L’invalidità continuerà a riceverla sul libretto, l’importo del Rdc sulla carta prepagata.
Buonasera, mi è arrivata la carta RDC in posta in data 19/04/2019 , ho avuto problemi di salute e non ho potuto ritirarla, andrò domani 3 maggio . Le chiedo, posso fare 2 prelievi e ,2 bonifici a maggio? Lo so che ho diritto uno al mese, sia di prelievo che di bonifico, ma dato che l’ho ricevuta ad aprile volevo sapere se posso usufruire anche del mese che non ho potuto ritirarla.
Grazie per la risposta.
Giovanni
Per adesso troverà la ricarica di Aprile 2019. Può prelevare per un massimo di 100 euro al mese per una persona ed effettuare bonifico al proprietario di casa o all’intermediario del mutuo. Poi può pagare le utenze domestiche.
Salve, vorrei gentilmente chiedere un’informazione, sò che siete gli unici ad essere informati correttamente. Abbiamo ricevuto già la card RDC, nel mio nucleo siamo in 3, io la mia compagna e nostro figlio di 14 mesi. Io la DID l’avevo già richiesta e convalidata un anno fa al CPI (che sul RDC e questioni burocratiche sanno ancora ben poco), la mia compagna invece è senza righe contributive non avendo mai avuto esperienze di lavoro. Lei è esonerata dalla DID dovendo assistere a nostro figlio minore di 3 anni? Solo io a questo punto devo firmare il patto di servizio ?
Grazie di cuore.
Le consigliamo di recarsi al centro per l’impiego con la sua compagna, perché loro devono dichiarare l’esonero del patto di lavoro per chi assiste un minore di tre anni.
La ringrazio, gentilissimo come sempre.