Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2022 da Nicola Di Masi
Indice
Indennità Inps onnicomprensiva da 2400 euro
Chi deve fare Domanda del Bonus Decreto Sostegni di 2400 euro? L’Inps con il messaggio numero 1275 del 25 Marzo 2021, ha chiarito chi sono i soggetti che non sono obbligati ad inoltrare una nuova istanza all’Inps.
Domanda Bonus Decreto Sostegni di 2400 euro: Requisiti 2021
L’articolo 10 comma 1 del decreto Sostegni, prevede ai soggetti, già beneficiari dell’ultimo decreto ristori ter, dell’articolo 15 e 15bis del decreto legge 137 del 2020, un bonus di 2400 euro per:
- i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo (anche per i lavoratori in somministrazione) e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro (non per dimissioni volontarie) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate nello stesso periodo. Questi lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di disoccupazione naspi alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 Marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data del 23 Marzo 2021. I lavoratori autonomi devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 Marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Alla data di presentazione della domanda, tutti i lavoratori indicati precedentemente, non devono essere:
- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- titolari di pensione diretta.
E’ riconosciuto un bonus INPS di 2400 euro, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti:
- titolarità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Domanda Bonus Decreto Sostegni di 2400 euro lavoratori dello spettacolo
Sempre all’articolo 10 comma 1, del decreto legge 41/2021, il Governo riconosce un’indennità Covid-19 di 2400 euro:
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019, alla data del 23 Marzo 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro. I lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto,
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 23 Marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Tutte le indennità COVID da 2400 euro, non sono cumulabili tra loro ed invece sono cumulabili e compatibili con l’assegno ordinario di invalidità.
Il Consiglio dei Ministri non ha approvato, purtroppo, nessun Bonus per i lavoratori agricoli.
Domanda Bonus Covid Decreto Sostegni di 2400 scadenza 31 Maggio 2021
Per ottenere le indennità Covid 2021 di 2400 euro, bisogna presentare una domanda telematica all’Inps, entro il 30 Aprile 2021 (nuova scadenza 31/05/2021). Non devono inviare una nuova istanza online, solo coloro che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 (Messaggio Inps numero 1275 del 25 Marzo 2021).
Per tutti gli altri, è necessario accedere al servizio online Inps: Indennità Covid-19 Bonus 2400 Decreto sostegni, con le credenziali Inps (Pin Inps, Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi) oppure rivolgersi presso un patronato zonale. (Aggiornamento: dal 22 Aprile 2021, la procedura online è attiva)
All’interno della procedura, bisogna cliccare su Invia domanda, indicare i contatti e selezionare la categoria di riferimento. In seguito è necessario scrivere le modalità di pagamento ed inviare la domanda.
E’ importantissimo leggere attentamente, prima i requisiti di ogni categoria, prima di inviare la domanda.
Riferimento normativo: Messaggio numero 1275 del 25 Marzo 2021
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