Articolo aggiornato il 3 Marzo 2023 da Stefano Mastrangelo
Indice
Decreto Regolarizzazione stranieri Ministero
L’articolo 103 del decreto rilancio, ha introdotto due nuovi permessi di soggiorno, per gli stranieri clandestini residenti in Italia. Dal 29 Maggio 2020, il Ministero dell’Interno, ha pubblicato le modalità per presentare la domanda di emersione.
Dal 1° Giugno 2020 al 15 Agosto 2020 (prorogata scadenza), il datore di lavoro può presentare tre tipi di domanda senza, alcun click day, per:
- dichiarare un nuovo rapporto di lavoro subordinato con un italiano o straniero, presenti in Italia, prima dell’8 Marzo 2020;
- dichiarare un rapporto di lavoro irregolarmente instaurato, con cittadini italiani o stranieri, presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020.
- Invece gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, possono richiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
I settori interessati all’emersione di rapporto di lavoro sono:
- l’agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca ed acquacoltura ed attività connesse,
- l’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap, che limitano l’autosufficienza,
- il lavoro domestico, di sostegno al nucleo familiare, ossia per Colf e badanti.
Requisiti sanatoria stranieri senza permesso di soggiorno
Possono presentare domanda i datori di lavoro:
- Italiani e comunitari, con cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea,
- stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo Ue o carta di soggiorno,
- familiare straniero di un cittadino comunitario, titolare di carta di soggiorno UE o il familiare di un cittadino straniero, titolare di permesso di lungo periodo,
che operano nei settori indicati precedentemente. I datori di lavoro devono possedere un reddito imponibile irpef, attestabili dalla ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio, pari a:
- 30.000 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca ed acquacoltura ed attività connesse,
- 20.000 euro per i settori di lavoro domestico ed assistenza alla persona, con un sola persona nel nucleo familiare,
- 27.000 euro per i settori di lavoro domestico ed assistenza alla persona, con nucleo familiare costituito da più di una persona.
Il coniuge ed i parenti del datore di lavoro, entro il secondo grado, possono incrementare il reddito anche se non conviventi.
Mentre i cittadini stranieri devono aver documenti attestanti la presenza sul territorio italiano, prima dell’8 Marzo 2020 come:
- dichiarazione di presenza,
- documenti con data certa da parte di organismi pubblici e privati,
- documenti che attestano la presenza prima della data indicata, come cartella clinica, certificati con data di aziende pubbliche e private o abbonamento nominativo.
E’ importante che sul documento si evinca il Cognome e nome del titolare (non scritto a penna) e la data prima dell’8 Marzo 2020.
Contributo forfettario e come si compila?
Prima della presentazione della domanda, il datore di lavoro deve pagare un contributo forfettario di 500 euro con il modello F24 REDT 2020. L’Agenzia delle Entrate ha già indicato con la risoluzione 27/E, come compilare il modello F24, per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
Per una corretta compilazione del modello F24, Versamenti con elementi identificativi, sono stati creati i seguenti codici tributo:
– REDT: Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art.103, comma 1, D.L. n. 34/2020, per i permessi di lavoro domestico o subordinato
– RECT: Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”, per i permessi temporanei da presentare all’ufficio postale.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, del modello F24, bisogna indicare i dati anagrafici:
- del datore di lavoro (per il codice tributo “REDT”);
- del cittadino straniero (per il codice tributo “RECT”).
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati: - nel campo tipo, indicare la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati
con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore oppure il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso, dei soli primi 17 caratteri. - nel campo “codice”, i codici tributo “REDT” o “RECT”;
- nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella
misura di 500,00 euro (per il codice “REDT”), ovvero di 130,00 euro (per il
codice “RECT”)
Le somme non vengono rimborsate in caso di esito negativo dell’istanza e non sono dedubili dal punto di vista fiscale.
Quali documenti sono necessari per la regolarizzazione?
Le domande possono essere presentate, dal datore di lavoro, dal 1° Giugno 2020 al 15 Agosto 2020, dalle ore 7.00 alle 22.00, sulla piattaforma del Ministero dell’Interno: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ attraverso lo:
- SPID del datore di lavoro,
- con il supporto delle organizzazioni sindacali e degli uffici di patronato.
Per inviare la domanda, è necessario compilare il modulo EM-DOM o EM-Sub. Il modello EM-DOM è utilizzato per l’emersione per il lavoro domestico. Il modulo è composto da 17 sezioni e si parte con la sezione 2, ossia con la dichiarazione del datore di lavoro:
- opzione 1, riservato ai datori di lavoro che occupavano e continuano ad occupare in maniera irregolare alla data della domanda un cittadino straniero, (questi soggetti dovranno pagare anche un contributo, per regolarizzare i contributi passati del lavoratore straniero)
- opzione 2, riservato ai datori di lavoro che vogliono concludere un contratto di lavoro con il cittadino straniero.
La sezione 4 è riservata alle persone giuridiche, ossia ai datori di lavoro con partita iva e società. Mentre la sezione 5 è dedicata ai datori di lavoro, persona fisica o rappresentante legale. In questo riquadro bisogna compilare i:
- Dati anagrafici datore di lavoro,
- codice fiscale del datore di lavoro
- residenza del datore di lavoro,
- cittadinanza del datore di lavoro,
- carta di identità del datore di lavoro in corso di validità,
- dati permesso di soggiorno Ue del datore straniero,
- recapiti dove il datore intende ricevere eventuali comunicazioni,
La Sezione 8 è dedicata ai dati del lavoratore:
- Dati anagrafici: Cognome, Nome, data di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di nascita estero,
- eventuale codice fiscale, anche provvisorio,
- stato civile: coniugata o celibe/nubile.
Nella sezione 9 bisogna indicare:
- la cittadinanza del lavoratore,
- documento valido di identità, come il passaporto in corso di validità o scaduto. Nel caso in cui sia scaduto, al momento della convocazione della prefettura, lo straniero dovrà essere in possesso di un documento valido.
Nella Sezione 10, bisogna indicare i recapiti del lavoratore e nella sezione 12 bisogna riportare i dati della località di impiego del lavoratore o l’attività prevalente.
Inoltre bisogna dichiarare:
- la presenza dello straniero sul territorio italiano prima dell’8 Marzo 2020,
- la retribuzione pattuita, non inferire a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro di riferimento,
- la durata del contratto di lavoro; noi consigliamo a tempo indeterminato,
- l’indicazione del pagamento del contributo forfettario.
Nella sezione 14, bisogna dichiarare i redditi imponibili del datore di lavoro, non inferiori a quelli previsti dal decreto. Nei redditi si contano anche quelli esenti da irpef, come l’indennità di accompagnamento o le invalidità.
Nella sezione 15, bisogna indicare se il lavoratore non è autosufficiente.
Infine sezione 16, bisogna scrivere i dati della marca di bollo e nella Sezione 17 è necessario cliccare nel quadratino conferma. Dopo aver controllato la domanda, bisogna inviare la domanda, cliccando su invia in alto a destra.
Una copia della ricevuta, bisogna consegnarla al lavoratore.
Dopo che la Questura e l’ispettorato del lavoro danno parere positivo, lo sportello unico per l’immigrazione, presso la prefettura, convoca le parti (datore di lavoro e lavoratore) per il controllo dei documenti, la stipula del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo) e la comunicazione obbligatoria di assunzione. Allo straniero viene rilasciato un Kit per l’inoltro del permesso di soggiorno di due anni.
Permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019
Gli stranieri con permesso scaduto dal 31 Ottobre 2019, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido per 6 mesi, a partire dalla presentazione dell’istanza.
Gli stessi devono dimostrare, con documenti di assunzione o altro (articolo 7 del ministero dell’Interno), di aver lavorato nei settori dell’agricoltura o domestici indicati prima del 31/10/2019, di essere in possesso di un documento di identità in corso di validità e di essere presenti alla data dell’8 Marzo 2020 in Italia.
La domanda è possibile presentarla allo sportello amico dell’ufficio postale, compilando il kit postale apposito, a partire dal 1° Giugno al 10 Giugno, seguendo la ripartizione per cognome. Ad esempio il 1° Giugno può presentarsi uno straniero con cognome dalla A alla B. Mentre dal giorno 11 Giugno 2020 e sino al 15 Luglio, l’accesso allo sportello postale sarà libero.
Il servizio all’ufficio postale costa 30 euro e preventivamente bisogna pagare il contributo di 130 euro con codice RECT 2020. I documenti da consegnare sono quelli elencati all’articolo 7 del decreto del Ministero dell’Interno del 27 Maggio 2020.
L’ufficio postale rilascerà una ricevuta speciale, che permetterà allo straniero di soggiornare sul territorio dello Stato italiano, in maniera regolare. In seguito lo stesso straniero verrà convocato dalla Questura per l’esame della richiesta e nel caso di accettazione, verrà rilasciato un permesso di soggiorno di 6 mesi dalla data dell’istanza.
Dopo 6 mesi sarà possibile convertirlo, se lo straniero ha ottenuto un contratto di lavoro nel settore dell’agricoltura, della pesca o dell’assistenza domestica.
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