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Disoccupazione agricola 2023 quando viene liquidata – Calendario Pagamenti DS Agricola 2023
La disoccupazione Agricola è un’indennità che viene emessa a favore degli operai che lavorano in agricoltura e delle persone iscritte negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Quando viene pagata la disoccupazione Agricola nel 2023?
Cerchiamo di approfondire insieme le tematiche legate al pagamento della Disoccupazione Agricola Inps. Prima però diamo una breve occhiata ai principali requisiti di questa domanda.
Chi può ricevere la Disoccupazione Agricola 2023?
La disoccupazione agricola Inps 2023 può essere ricevuta:
- dagli operai agricoli a tempo indeterminato,
- dagli operai a tempo determinato,
- dai piccoli coloni,
- i compartecipanti familiari,
- i piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli
- dagli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno
- dai lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa
Inoltre bisogna avere almeno 102 giornate di lavoro nel biennio precedente – 2021 e 2022.
Facciamo un esempio:
- 2021: 60 giornate
- 2022: 42 giornate
oppure
- 2021: 56 giornate
- 2022: 46 giornate
…e così via…
Il totale del biennio precedente deve essere pari ad almeno 102 giornate lavorate.
Quando viene liquidata la Disoccupazione Agricola nel 2023?
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola, è stato per l’anno in corso il 31 Marzo 2023.
Entro il 31 Marzo 2023 dunque, bisognerebbe aver presentato (o personalmente o mediante un patronato) la domanda telematica all’INPS.
Generalmente, il pagamento per la maggior parte degli aventi diritto, avviene nei giorni compresi tra Giugno e inizio Luglio 2023 (a seconda della data di invio della domanda) e per questo invitiamo tutti ad accedere nel Fascicolo Previdenziale Inps per poter controllare direttamente, sia la data precisa che l’importo di pagamento della disoccupazione agricola per il 2023.
I pagamenti della Disoccupazione Agricola nel 2023, dovrebbero partire dalla prima metà del mese di Giugno (per i primissimi anche dal giorno 09/06/23) per poi proseguire nella seconda metà del mese ed anche nei primi giorni di Luglio 2023.
Infatti, come è ormai abbastanza noto, non tutti i cittadini riceveranno l’accredito nello stesso giorno, ma bensì in giorni diversi, compresi tra Giugno e Luglio 2023. Infatti molte domande sono ancora in lavorazione.
Come si calcola la disoccupazione agricola 2023?
Dopo aver ricevuto il pagamento della disoccupazione agricola, è importantissimo controllare il prospetto della liquidazione, rilasciato dal patronato che ha presentato la domanda o scaricabile dal cassetto previdenziale Inps.
Ad esempio se un braccinate agricolo ha lavorato 102 giornate nel biennio precedente (2021 -2022), l’Inps pagherà le giornate lavorative per un massimo di 365 giornate meno le:
- giornate di lavoro non agricolo;
- giornate pagate a titolo di maternità, malattia o infortunio sul lavoro;
- le giornate di lavoro autonomo agricolo ed anche non agricolo.
In seguito, si moltiplicheranno le giornate agricole lavorate nell’anno 2022 (ad esempio 102), per il 40% della retribuzione media giornaliera, riportate sulle buste paga dell’anno precedente il pagamento della disoccupazione. A questo importo lordo si detrae:
- il 9% di contributo di solidarietà sino a 150 giornate indennizzate;
- le trattenute irpef di lavoro dipendente ed assimilato, in base ai giorni di detrazione ed alla comunicazione di detrazioni fiscali per coniuge e figlio a carico (con età superiore a 21 anni);
- l’eventuale trattenuta applicata dal sindacato che ha inviato la domanda.
A questo importo netto della disoccupazione, si aggiungono 312 giorni di assegni familiari o solo i due mesi di Gennaio e Febbraio 2022 per chi ha percepito l’assegno unico e, se sono stati richiesti nel modulo Sr25, al momento della presentazione della domanda online.
Il numero massimo di giornate dell’anno 2023 è sempre pari a 182.
Le giornate indennizzate dall’Inps sono utili a fini del diritto e della misura della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti e solo ai fini della misura per la pensione anticipata.
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