Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2023 da Stefano Mastrangelo
Indice
Disoccupazione agricola 2018: domanda e status Inps Online
Sino al 31 Marzo vi è stata la possibilità di presentare la domanda per la Disoccupazione Agricola 2018. Questa domanda riguarda gli:
– operai agricoli a tempo indeterminato;
– operai a tempo determinato;
– i piccoli coloni;
– i compartecipanti familiari;
– i piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno;
– i lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.
Per la domanda di disoccupazione agricola si devono avere almeno 102 giornate lavorate nei due anni precedenti.
Per il 2018 almeno 102 giornate tra il 2016 ed il 2017.
Come controllare lo status della disoccupazione agricola?
Per prima cosa è necessario munirsi come al solito del Codice PIN INPS personale e recarsi poi sull’Home-Page dell’Istituto Previdenziale.
A questo punto bisogna cercare sul Box di Ricerca “Fascicolo Previdenziale” per accedere poi al servizio collegato.
Comparirà un menu sulla sinistra e si dovrà cliccare su Prestazioni e poi su Richieste Presentate
A destra saranno visibili le varie domande presentate durante gli anni (una sola in caso di prima domanda) con il Codice Domus delle pratiche, la Sede e le date di presentazione.
Cliccando sulla domanda di Disoccupazione Agricola 2018, si potrà visualizzare lo Status della stessa.
Nel nostro esempio la Domanda risulta in Lavorazione con data “inizio prima istanza” 11 Aprile 2018.
Quando arriveranno i soldi?
Il pagamento della disoccupazione agricola (se la domanda sarà correttamente accolta) dovrebbe avvenire verso la fine di giugno 2018 o entro la prima metà del mese di luglio 2018
Disoccupazione Agricola 2018: quanto spetta ed importo
Ecco quanto riporta il sito ufficiale dell’Inps:
L’indennità spetta:
- per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
- nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
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