Disoccupazione agricola 2018
Disoccupazione agricola 2018

Articolo aggiornato il 13 Gennaio 2023 da Stefano Mastrangelo

Disoccupazione Agricola 2018: la domanda

La disoccupazione agricola 2018 è una prestazione a sostegno del reddito concessa agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. La Disoccupazione agricola 2018 spetta alle seguenti categorie:

– operai agricoli a tempo indeterminato;
– operai a tempo determinato;
– piccoli coloni;
– compartecipanti familiari;
– ai piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno;
– ai lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.

Per presentare la domanda di disoccupazione agricola devi avere almeno 102 giornate lavorate nei due anni precedenti. In questo caso almeno 102 giornate tra il 2016 ed il 2017.

Disoccupazione Agricola 2018: per rientrare nella misura

Il primo requisito (come riportato poco sopra) è quello di avere almeno 102 giornate lavorate nel biennio precedente. Inoltre devi essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

Un ultimo requisito è quello di aver almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).

Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 giorni di contribuzione, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Disoccupazione Agricola 2018: quanto spetta ed importo

Riportiamo esattamente quanto indicato dal sito ufficiale Inps:

L’indennità spetta:

  • per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
  • nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
    N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

Disoccupazione Agricola 2018: la Domanda

La domanda potrà essere presentata da inizio anno 2018 (nel momento in cui stiamo scrivendo, la data precisa deve essere ancora confermata) ed entro il 31 Marzo 2018.
Noi del sito pensioniebonus.it, ti consigliamo di risparmiare, presentando la domanda in maniera diretta e gratuita.

Per prima cosa devi creare il tuo codice PIN e poi convertirlo in codice Pin dispositivo. Fatto ciò, puoi dirigerti sull’Home-Page del sito inps: https://www.inps.it

Cerca “Prestazioni a Sostegno del reddito” ed accedi al servizio.
A questo punto visualizzerai la seguente schermata e dovrai cliccare prima su Disoccupazione e/o ANF agricola e poi su Presentazione domande.

La domanda di Disoccupazione Agricola 2018
La domanda di Disoccupazione Agricola 2018

Da questo punto in poi, dovrai seguire quanto proposto nel video qui in basso.


IMPORTANTE:
a fine procedura bisogna obbligatoriamente allegare il modulo SR-163 compilato in tutte le sue parti.
Ti rimandiamo a questo articolo per maggiori dettagli.

Disoccupazione Agricola 2018: il pagamento

Il pagamento avviene in un’unica soluzione (solitamente tra fine Giugno e le prime settimane di Luglio) e gli estremi per il pagamento, vengono indicati all’INPS a fine domanda, proprio con il modello SR-163.

Saluti dal Team di Insindacabili 😉

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