Articolo aggiornato il 6 Febbraio 2023 da Nicola Di Masi
Indice
Inps Dis-coll: cosa cambia nel 2023?
Dis Coll 2023 requisiti e come richiederla? La Dis-coll è un’indennità di disoccupazione Inps, riconosciuta ai lavoratori parasubordinati, assegnisti, dottori di ricerca con borsa di studio, che hanno perso involontariamente il lavoro.
Disoccupazione Dis Coll 2023 a chi spetta?
La Dis-coll INPS è stata introdotta dall’art. 15 del decreto legislativo 22 del 2015 e prorogata dal 1° Luglio 2017 per i lavoratori parasubordinati (co.co.co, contratti a progetto) iscritti in via esclusiva presso la gestione separata (non ci devono essere sovrapposizione di periodi tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro parasubordinato, durante il periodo di ricerca del diritto alla prestazione).
Possono richiedere questo tipologia di disoccupazione, i seguenti lavoratori:
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori a progetto;
- gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio,
- i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni,
- i giornalisti con contratti di collaborazione iscritti all’INPGI ( a partire dal 1° Gennaio 2020)
Non spetta, invece la DIS Coll, anche nel 2023, ai seguenti lavoratori:
- agli amministratori, ai sindaci o revisori di società;
- ai titolari di partita iva, al momento della prestazione della domanda;
- ai collaboratori titolari di pensione;
Dis coll requisiti 2023
I lavoratori parasubordinati, per richiedere la disoccupazione Dis coll Inps 2023 devono essere:
- disoccupati al momento della domanda (stato di disoccupazione involontario – non per dimissioni),
- devono aver versato un mese di contribuzione nella gestione separata Inps dal 1° gennaio dell’anno precedente, dall’evento di cessazione del rapporto di lavoro. Anche i contributi figurativi, come il congedo obbligatorio di maternità, sono validi ai fini del raggiungimento del requisito dei tre mesi di contributi.
Dopo la presentazione della domanda di disoccupazione, i beneficiari devono presentarsi o contattare il centro per l’impiego, presentando la ricevuta della Dis-coll (di regola entro 15 giorni) per confermare la propria disponibilità al lavoro (DID) e per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
Dis-coll 2023 quanto dura e come si calcola?
L’importo della disoccupazione Dis Coll 2023 è corrisposta mensilmente come la disoccupazione Naspi, per un numero di mesi pari ai contributi accreditati nel periodo che va dal, 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro (in questo caso anno 2022), sino alla data della chiusura del rapporto di lavoro.
La Disoccupazione Dis coll dura massimo 12 mesi.
L’indennità di disoccupazione decorre, ossia il pagamento parte:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo dalla presentazione della domanda, se è inviata oltre l’ottavo giorno successivo dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata in questi due periodi;
- dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda, se la domanda è stata inviata dopo il periodo di maternità o di degenza ospedaliera e comunque entro i limiti di legge.
L’importo dell’indennità economica Dis-Coll 2023, è pari al 75% del reddito medio mensile, calcolato dividendo il reddito imponibile contributivo, indicato sull’estratto contributivo, per il numero di mesi di contribuzione.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
A decorrere dagli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° Gennaio 2022, dal sesto mese di pagamento, l’importo della dis-coll è ridotta del 3%.
In caso di svolgimento di servizio civile, i compensi percepiti sono interamente cumulabili con l’indennità economica Dis-coll.
Come chiedere la Dis-coll Inps nel 2023?
La domanda di disoccupazione dei lavoratori parasubordinati, può essere presentata esclusivamente in via telematica all’Inps, entro e non oltre 68 giorni, dalla cessazione del rapporto di collaborazione.
L’invio del modulo online Dis-coll può essere trasmesso:
- con lo Spid del disoccupato;
- attraverso il patronato zonale, che applicherà una trattenuta sindacale mensile;
- la carta nazionale dei servizi;
- contattando i numeri verdi dell’Inps, 803164 da telefono fisso (gratuitamente) e lo 06164164 da telefono mobile a pagamento.
Per compilare autonomamente la domanda, basta cliccare sul servizio: Domande per Prestazioni a sostegno del reddito. In seguito bisogna inserire il codice fiscale e le credenziali in possesso.
E’ necessario cliccare su Dis-Coll nel menu a sinistra, premere su invia domanda e compila tutte le sezioni della domanda Inps
Al termine della procedura è importante allegare:
- il contratto di lavoro e le buste paghe percepite;
- il documento d’identità in corso di validità.
Dopo la domanda telematica bisogna attendere 30/45 giorni per ricevere i primi pagamenti della disoccupazione.
Se ci sono delle variazioni che hanno un effetto sul pagamento sul pagamento della Dis-coll, bisogna comunicarlo entro 30 giorni, attraverso il servizio Inps Dis-coll com.
Invece per sbloccare l’ultimo pagamento degli ultimi 30 giorni dalla DIS-Coll, bisogna inviare (prima dell’ultimo mese di scadenza della disoccupazione) il modulo Dis-coll com, per comunicare la permanenza dello stato di disoccupazione.
Per maggiori informazioni, consigliamo di leggere la guida Inps sulla Dis-coll.
Riferimento normativo: Circolare Inps n. 115 del 19 luglio 2017, Circolare n. 3 del 4 Gennaio 2022
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