Dis coll 2017
Dis coll 2017

Articolo aggiornato il 4 Febbraio 2020 da Stefano Mastrangelo

Dis coll 2017: disoccupazione Inps fino al 30 giugno 2017

Il decreto milleproroghe 2017 ha previsto la proroga del periodo sperimentale della Dis-coll 2017, la disoccupazione Inps per i contratti di collaborazione. Vediamo insieme i requisiti e la domanda per accedere alla disoccupazione Dis-coll 2017.

Destinatari dell’indennità di disoccupazione Dis-coll 2017

La dis-coll Inps spetta:

  • ai collaboratori coordinati e continuativi;
  • collaboratori a progetto;
  • ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni;
  • entrambe le categorie dei lavoratori devo essere iscritti alla gestione separata Inps;
  • ai collaboratori non devo essere pensionati e non devono essere titolari di partita iva.

Sono esclusi:

  • gli amministratori, i sindaci o revisori di società;
  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

I requisti per ottenere la Dis-coll 2017

  • disoccupati al momento della domanda, devi aver dichiarato la disponibilità al lavoro al centro per l’impiego;
  • tre mesi di contribuzione alla gestione separata dal 1° gennaio dell’anno precedente (2016) l’evento di cessazione del rapporto di lavoro. I contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità valgono ai fini del raggiungimento del requisito dei tre mesi.

Durata della disoccupazione

  • La Dis coll 2017 è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

La durata massima della indennità di disoccupazione Dis-coll 2017 non può superare i sei mesi di fruizione.

Calcolo della disoccupazione Dis-coll 2017

La misura spettante è pari al 75 per cento del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato.

Il reddito medio mensile si calcola rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali scaturito dai versamenti dei contributi alla gestione separata Inps relativi all’anno precedente fino all’evento della risoluzione del contratto diviso per il numero di mesi di contribuzione.

Nel caso in cui il reddito medio mensile è superiore all’importo di 1.195 euro, la misura della Dis-coll è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.

L’indennità di disoccupazione non può superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato.

Presentazione della domanda Dis-coll 2017

La domanda si presenta esclusivamente per via telematica entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro e se è avvenuto prima del 23 Maggio 2017, entro 68 giorni da questa data (periodo transitorio).

L’indennità di disoccupazione decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

La domanda telematica è possibile presentarla con:

  • codice Pin Inps dispositivo personale;
  • contact Center dell’Inps;
  • patronato della tua zona.

Se hai il codice Pin Inps clicca su www.inps.it

Clicca sul box di ricerca e scrivi Dis Coll

Clicca su Accedi al servizio ed inserisci il tuo codice fiscale ed il tuo codice Pin Inps online.

Non dimenticare di allegare alla domanda:

  • Stato occupazione del Centro per l’impiego;
  • ultime tre buste paga percepite;
  • il tuo documento d’identità;
  • il modello Sr163 Inps

Riferimento normativo: Circolare Inps n. 89 del 23 maggio 2017.

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