Articolo aggiornato il 21 Febbraio 2024 da Nicola Di Masi
Indice
Come dare le dimissioni online?
Dal 15 novembre del 2020, si può accedere ai servizi telematici del Ministero del lavoro, solo attraverso lo SPID. In particolare lo Spid è necessario per entrare ed inviare le pratiche sui siti: www.cliclavoro.gov.it e www.servizi.lavoro.gov.it.
Lo Spid diventerà da Febbraio 2021, l’unico strumento per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Ad esempio, dal 1° Ottobre 2020, l’Inps non rilascia più il Pin e ci sarà un periodo sperimentale, fino al 28 Febbraio 2021, sino all’addio definitivo del vecchio e caro PJN.
Come inviare le dimissioni online con lo Spid
Dal 15 Novembre 2020, il cittadino per dare le dimissioni online, deve obbligatoriamente essere in possesso dello SPID. Come sappiamo, da diversi anni, le dimissioni volontarie, per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, può avvenire solo attraverso una procedura telematica, sulla piattaforma del Ministero del lavoro.
Questa normativa non si applica per gli assistenti familiari: baby-sitter, colf e badanti, ai dipendenti della pubblica amministrazione e nel caso di risoluzione consensuale fatte, nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.
Prima di volere risolvere unilateralmente il contratto di lavoro, bisogna sempre controllare il periodo di preavviso, in caso di dimissioni volontarie.
Per verificare i giorni di preavviso, bisogna consultare:
- il contratto collettivo nazionale di settore, ad esempio Commercio,
- il livello indicato sulla busta paga;
- l’anzianità del rapporto di lavoro, visualizzabile sul cedolino paga di ogni mese.
Se il contratto di lavoro è a tempo determinato, con una scadenza specifica, è possibile recedere dal contratto solo per una valida giusta causa.
Inviare le dimissioni online: guida completa
Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie, per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si inviano solo ed esclusivamente in via telematica, attraverso il portale di cliclavoro o l’app del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Quindi non esiste più la lettera di dimissioni cartacea, da inviare al datore di lavoro tramite raccomandata o tramite pec.
Per inviare le dimissioni telematiche, bisogna accedere al sito di cliclavoro:
Dal 15 novembre 2020 è possibile inviare le dimissioni online, solo attraverso l’identità digitale SPID.
Per chi non è in possesso dello SPID e delle credenziali previste, potrà sempre rivolgersi ai soggetti abilitati alle dimissioni telematiche, come le associazioni sindacali, gli Enti di patronato, le commissioni di certificazione, ai Consulenti del lavoro e alle direzioni provinciali del lavoro.
Dimissioni online: novità e istruzioni
Dopo essere entrato con lo SPID, bisogna cliccare su avanti:
A seguito della lettera delle istruzioni, è necessario cliccare su Entra
e cliccare su inserisci nuova dimissione, per procedere con le dimissioni volontarie online.
In seguito bisogna cliccare su seleziona, sul quadratino con la freccia, in corrispondenza del rapporto di lavoro in essere
E’ importante controllare e completare i dati anagrafici del richiedente. Nella Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro è necessario selezionare:
- la data di decorrenza delle dimissioni (il primo giorno non lavorativo, calcolando anche il periodo di preavviso);
- il tipo di comunicazione: Dimissioni volontarie, giusta causa, risoluzione consensuale
In seguito per confermare, bisogna cliccare su salva. In questo momento sarà inviata alla pec del datore di lavoro, la comunicazione delle dimissioni.
La comunicazione delle dimissioni, da stampare, contiene:
- la data di invio della comunicazione online;
- il codice identificativo coerente con la data;
In qualsiasi momento è possibile consultare il file in pdf delle dimissioni e revocarle entro 7 giorni successivi dalla comunicazione telematica.
Dimissioni per giusta causa: ecco tutte le motivazioni
Abbiamo visto che la procedura per dare le dimissioni per giusta causa, è la stessa descritta precedentemente. In questo caso, non bisogna dare nessun preavviso al datore di lavoro, perché la motivazione è talmente grave, che non permette la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro. L’Inps elenca i motivi delle dimissioni per giusta causa:
a) mancato pagamento delle retribuzioni; il lavoratore deve dimostrare che non è stato pagato da almeno 3 mensilità;
b) aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
d) mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
f) dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
g) dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).
Infine, si può risolvere il rapporto di lavoro in maniera consensuale, quando ci sia la volontà del lavoratore e del datore di lavoro a risolvere consensualmente il contratto.
Per qualsia dubbio o perplessità, è possibile consultare il sito del Ministero del lavoro o scrivere al supporto tecnico al seguente indirizzo email: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.
Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 – Circolare n. 12 del 4 Marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali