Articolo aggiornato il 2 Novembre 2020 da Nicola Di Masi
Indice
Decreto legge Ottobre 2020 Ultime novità
Al via il decreto legge Ristoro, di Ottobre 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri il giorno 27 Ottobre 2020. In attesa del testo definitivo, formato da 32 articoli, vediamo le novità più importanti che riguardano i lavoratori.
Decreto ristoro: ecco le misure per le famiglie
La prima misura importante, per tantissimi lavoratori, è il finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, per le conseguenze collegate all’emergenza epidemiologica. Nel concreto viene rifinanziato, anche per l’anno 2021, l’accesso alla cassa integrazione, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Quindi è concessa la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga, per una durata di 10 settimane, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Secondo la relazione tecnica, le 10 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro, ai quali sia stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’art. 1, c. 2, del decreto-legge 104/2020, decorso il periodo autorizzato.
Nuova mensilità Rem Reddito di Emergenza
Ai nuclei familiari che hanno beneficiato della terza mensilità del Reddito di emergenza, è riconosciuto il pagamento di un ulteriore mese: Novembre 2020. Il decreto legge ristoro pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ha confermato che saranno pagate due mensilità di REM, del mese di Novembre e Dicembre 2020.
Per ottenere la quarta mensilità del REM, bisogna essere in possesso degli stessi requisiti, già previsti dai precedenti decreti ed un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore all’importo del reddito di emergenza, in base alla composizione del nucleo familiare.
Per percepire il REM, il richiedente, non deve aver percepito le indennità previste di 600/1000 euro, il reddito e la pensione di cittadinanza e non deve essere titolare di pensione Inps.
La domanda si potrà presentare entro il 30 Novembre 2020, accedendo alla procedura online: Reddito di emergenza. Attendiamo un chiarimento dell’Inps chi dovrà inviare una nuova domanda online.
Nuova indennità 1000 euro Decreto ristoro
E’ riconosciuta un ulteriore un’indennità di 1000 euro:
- ai lavoratori dipendenti e in somministrazione, impiegati presso aziende stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente provvedimento;
- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tutti i lavoratori elencati precedentemente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in possesso:
- di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- il lavoratore non deve essere pensionato.
Bonus Inps ai lavoratori a termine del settore Turismo
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuta una indennità Covid di 1000 euro, solo se in possesso di tutti i requisiti seguenti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Dopo quindici giorni, dalla data di entrata in vigore del decreto ristoro, non si potrà presentare più domanda per richiedere le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 15 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Indennità Covid Lavoratori dello spettacolo
Nel decreto ristoro di Ottobre 2020 è previsto anche un bonus di 1000 euro:
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (28/10/2020) al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri, versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 Ottobre 2020), cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
In attesa del testo definitivo, queste sono le prime misure, della bozza del nuovo decreto legge di Ottobre 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri.
salve ma per quanto tempo verrano percepite il bonus 1000E? grazie
Salve a quanto pare i disoccupati…della Proroga della Naspi…tra i più insicuri nell’orizzonte del lavoro…sono stati lasciati soli.!!! Incredibile ed incomprensibile.
Buona serata.
Mariano De Luca