Articolo aggiornato il 17 Novembre 2023 da Stefano Mastrangelo
Indice
Da quando parte la nuova misura Assegno di inclusione?
Quando si potrà ricevere l’Assegno di Inclusione? Da quando i beneficiari del reddito e pensione di cittadinanza potranno fare domanda all’Inps per ricevere la nuova misura Assegno di inclusione?
L’assegno di inclusione ADI è la nuova misura a sostegno del reddito delle famiglie e dei pensionati e con determinati componenti familiari, con basso reddito, che sostituirà una volta per tutte, il reddito e la pensione di cittadinanza dal 1° Gennaio 2024.
L’ADI (assegno di inclusione) non deve essere confusa con lo strumento supporto per la formazione e lavoro, che al contrario, entrerà in vigore dal 1° Settembre 2023 e durerà al massimo per 12 mensilità, per i lavoratori occupabili.
A chi spetta l’Assegno di Inclusione?
L’ADI spetta a tutti i nuclei familiari a partire dal 1° Gennaio 2024, costituiti dai seguenti componenti:
- minorenni,
- disabili, (indicata sul modello ISEE),
- soggetti con un’età pari o superiore a 60 anni,
- coloro che sono state presi in carico dai servizi sociali entro il 31 Ottobre 2023 ed hanno sottoscritto il Patto per l’inclusione sociale.
Quindi, in questo caso, i percettori del Rdc con le caratteristiche indicate precedentemente (minori, disabili, 60enni, presi in carico) ed i beneficiari della Pensione di cittadinanza, riceveranno le ricarica Inps Rdc e Pdc, sino a Dicembre 2023 e l’assegno unico e universale nel mese di Gennaio 2023 (competenza Dicembre 2023).
Tutti questi destinatari, dovranno presentare una nuova domanda telematica all’Inps entro il 31 Dicembre 2023 o da quando saranno attive le piattaforme telematiche (servizio online Inps e SIISL, per ricevere il nuovo assegno di inclusione dal 1° Gennaio 2024, dopo che l’Inps acquisirà il nuovo modello Isee.
Attenzione: Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. (solo esclusi i pensionati)
A quanto ammonta l’assegno di inclusione?
Dal 1° gennaio 2024 spetterà una quota mensile di 500 euro, per un massimo di 6000 euro annui e di 7560 euro (630 euro mensili), se il nucleo familiare è composto da persone con un’età pari o superiore a 67 anni ovvero da soggetti con un’età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari con condizione di disabilità grave e di non autosufficienza.
Questo importo dovrà essere maggiorato per la seguente scala di equivalenza (per un massimo di 2.3 con componenti disabili):
- 0,5 per altro componente con disabilità o non autosufficiente (invalidi con una percentuale pari o superiore al 67% e per i minori percettori dell’indennità di frequenza)
- 0,4 per ciascun altro componente con un’età pari o superiore a 60 anni,
- 0,4 per ciascuna altro componente con carichi di cura (famiglie con minori di 3 anni di età o con componenti disabili)
- 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione,
- 0,15 per ciascun minore di età, sino a due,
- 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
Sono esclusi coloro che risiedono in strutture a carico dello Stato o i soggetti che interrompono la residenza in Italia.
A questa somma si aggiunge una seconta quota, pari a 3360 annui (280 euro mensili), per coloro che risiedono in un abitazione in affitto, come dichiarato sul modello Isee. Al contrario l’importo è di 1800 euro (150 euro mensili) per persone con un’età pari o superiore a 67 anni ovvero da soggetti con un’età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari con condizione di disabilità grave e di non autosufficienza.
Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro ed è completamente esente da irpef.
In caso di nuovo reddito di lavoro dipendente o autonomo superiore a 3000 euro (non incluso nell’Isee), bisogna comunicarlo all’Inps. (solo per la parte eccedente a 3000 euro)
Riferimento normativo: Decreto legge 4 Maggio 2023 n. 48
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