Ecco le nuove retribuzioni 2024 dei lavoratori del ccnl legno e arredamento industria
Contratto Legno e Arredamento Industria 2024 aggiornamento retribuzioni

Articolo aggiornato il 24 Settembre 2024 da Stefano Mastrangelo

Contratto Legno e Arredamento Industria 2024: livelli, retribuzioni, ferie e malattia 

Quali sono le retribuzioni e tutti i diritti dei lavoratori del settore legno e arredo? In questo articolo indicheremo le nuove retribuzioni, a partire dal 1° gennaio 2024 e le maggiori disposizioni normative stabile dal CCNL Legno e arredamento industria.

Contratto Legno e Arredamento Industria: livelli retributivi

Il Contratto collettivo nazionale Legno e Arredamento industria, prevede 16 categorie di livelli, in relazione alla qualifica del lavoratore. Nel contratto del comparto legno e arredo, le categorie vengono indicate con lettere e numeri dalla categoria AE1 (categoria più bassa degli operai comuni) alla categoria AD3 per i quadri. Le categorie sono:

  • categoria quadro AD3;
  • categoria AD2 impiegati direttivi;
  • cat. AD1 per gli impiegati direttivi
  • cat. AC5 per gli impiegati di concetto;
  • cat. AC4 per gli impiegati di concetto;
  • categoria AC3 Impiegati di concetto;
  • cat. AC2 Intermedi;
  • AC1 Intermedi
  • cat. AS4 impiegati di concetto;
  • cat. AS3,
  • AS2 impiegato di concetto e gli operai specializzati;
  • cat. AE4 impiegati d’ordine
  • cat. AS1 per gli operai specializzati;
  • cat. AS3 impiegati d’ordine – operai specializzati;
  • cat. AE2 Impiegati d’ordine – operai specializzati;
  • cateogia AE1 per gli operai comuni

Contratto Legno e Arredamento Industria: aggiornamento retribuzioni basa dal 1° Gennaio 2024

Il contratto del comparto legno ed arredo prevede delle retribuzioni minime in corrispondenza della categoria, applicata dal datore di lavoro e dalle mansioni svolte dal lavoratore. Le retribuzioni e la parte normativa del contratto, viene aggiornata dai rappresentanti sindacali dei datori di lavoro e dalle associazioni sindacabili.

Le tabelle retributive del contratto legno e arredamento industria dal 1° gennaio 2024 sono:

Le tabelle retributive del contratto Legno e Arredamento Industria dal 1° Gennaio 2024
CATEGORIAMinimi tabellari dal 1° Gennaio 2024
AD32449,80
AD22393,62
AD12278,00
AC52163,03
AC41990,67
AC3-AC2-AS41818,27
AS31732,65
AC1-AS21645,74
AE4-AS11576,64
AE31490,47
AE21404,30
AE11186,36

Alla funzione quadro è riconosciuta un’indennità pari ad euro 25,82. A chi svolge mansioni di cassa è stabilita un’indennità pari al 6% della paga minima.

Per determinare la retribuzione lorda, il lavoratore deve sommare i seguenti importi:

  • la paga base,
  • l’eventuale indennità aggiuntiva prevista per la funzione di quadro (25,82 euro);
  • l’indennità prevista (5% della paga base) per chi maneggia il denaro per conto del datore di lavoro.

Per calcolare la retribuzione giornaliera. il lavoratore deve dividere la paga base lorda per il coefficiente giornaliero 26 ed invece, per sapere la retribuzione oraria, deve dividere la retribuzione base lorda per:

  • 174, con 40 ore di orario normale di lavoro settimanale su 5 giorni.

Al prestatore di lavoro spetta la tredicesima mensilità da corrispondere in occasione del Natale.

Ferie Ccnl Legno e Arredamento Industria

Al lavoratore del Ccnl Legno ed arredamento industria spettano 4 settimane di ferie. Le ferie possono essere frazionate e 5 giornate lavorative, equivalgono ad una settimana.  Ai prestatori di lavoro del contratto legno industria spettano 64 ore di permessi annuali.

Contratto legno e arredamento industria: come viene pagata la malattia?

Nel caso di malattia, il lavoratore deve avvisare il datore di lavoro, 4 ore prima dall’assenza sul luogo di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento. In seguito deve recarsi al medico di famiglia per inviare il certificato medico online.

La malattia di un lavoratore viene pagata in maniera diversa a secondo del contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento (CCNL). Nel contratto legno e arredo industria, il prestatore di lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo massimo di 13 mesi, in un periodo di 30 mensilità consecutive. In questo ultimo caso il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per le prime 6 mensilità ed al 50% dell’intera retribuzione per i restanti mesi successivi.

Al prestatore di lavoro spetta un’indennità pari al 50% per i primi 3 giorni di malattia (coincidenti con quelli lavoratori), pagati interamente dal datore di lavoro.

Dal quarto giorno al 180° spetta un’integrazione dell’indennità di malattia al 100% della normale retribuzione. A decorrere dal 1/1/1996 per le malattie superiori a 9 giorni, il datore di lavoro corrisponderà il 100% della retribuzione anche per i primi tre giorni coincidenti con la malattia.

Dal 1/08/2004 per i lavoratori che nell’anno precedente solare è stato assente per malattia, per un numero massimo di tre volte, l’azienda corrisponderà il 100% della retribuzione per i primi 3 giorni di malattia.

Il datore di lavoro anticipa sulla busta paga del lavoratore, l’indennità di malattia totale e dal quarto giorni in poi, una parte viene rimborsata dall’Inps, decurtando l’importo della malattia dai contributi da versare sul modello F24 del mese successivo al verificarsi dell’evento.

Contratto Legno e Arredamento Industria: preavviso di licenziamento e dimissioni

I giorni di preavviso del contratto legno ed arredo industria, solo per gli impiegati e gli intermedi, decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, considerando i giorni di calendario.

Mentre per gli operai, i giorni di preavviso, sia in caso di dimissioni e di licenziamento, decorrono in qualunque giorno della settimana e con:

  • preavviso di 7 giorni di calendario per categoria AE1,
  • 14 giorni di calendario per la categoria AE2,
  • 14 giorni per la categoria AE3,
  • 21 giorni di calendario per le categorie AS1, AS2 e AS3.

Per gli intermediari, i giorni di preavviso in caso di dimissioni e licenziamento, fino a due anni di anzianità compiuti sono:

  • 1 mese per cat. AC2 e 1 mese per AC1

oltre i 2 anni e fino a 5 anni compiuti:

  • 1 mese e mezzo per cat. AC2 ed 1 Mese per cat. AC1

oltre i 5 anni e fino a 15 anni compiuti:

  • 2 mesi per cat. AC2 ed 1 mese e mezzo per cat. AC1

oltre i 15 anni compiuti di anzianità:

  • 2 mesi e mezzo per cat. AC2 e 2 mesi per cat. AC1

Per gli impiegati i giorni di preavviso sono fino ad un’anzianità di 5 anni:

  • 2 mesi per cat. AC5 – AD1 – AD2 – AD3
  • 1 mese e mezzo  per cat. AS2 – AS4 – AC3 – AC4
  • 1 mese per categoria AE2 – AE3 – AE4

Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di anzianità:

  • 3 mesi per cat. AC5 – AD1 – AD2 – AD3
  • 2 mesi  per cat. AS2 – AS4 – AC3 – AC4
  • 1 mese e mezzo per categoria AE2 – AE3 – AE4

Oltre i 10 anni compiuti di anzianità:

  • 4 mesi per cat. AC5 – AD1 – AD2 – AD3
  • 2 mesi e mezzo per cat. AS2 – AS4 – AC3 – AC4
  • 2 mesi per categoria AE2 – AE3 – AE4

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