Articolo aggiornato il 23 Settembre 2019 da Nicola Di Masi
Contratto commercio distribuzione moderna organizzata 2019: livelli, ferie, permessi e retribuzioni
Cosa prevede il contratto commercio distribuzione moderna organizzata nel 2019? Ci sono delle tantum o dei rinnovi delle retribuzioni minime? Il 19 Dicembre 2018, è stato firmato il primo contratto collettivo delle distribuzione moderna organizzata dei settori del commercio moderno, alimentari e non, franchising, catene di negozi commerciali, commercio all’ingrosso, cash and carry ed ecommerce online.
Il Ccnl ha una validità di un anno dal 1° gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019. Vediamo insieme le retribuzioni, gli istituti contrattuali e le tantum previste.
Contratto commercio distribuzione moderna organizzata: livelli retributivi
Il contratto di commercio distribuzione moderna organizzata, disciplina 300.000 lavoratori che svolgano la propria prestazione lavorativa, presso Auchan, Despar, Zara, ecommerce online, Metro, Ikea, Rinascente, Metro, Carrefour e tanti altri. Il nuovo contratto collettivo prevede due tantum pari ad euro 500 nel mese di Febbraio 2019 e 389 euro nel mese di Marzo 2020. Entro il 1° Giugno 2019, verranno aggiornati i sistemi di classificazione del personale, con l’inserimento di nuove figure professionali. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori o a categorie di inquadramento inferiori rispetto a quelle svolte negli ultimi rapporti di lavoro. Anche la retribuzione, non può essere inferiore, rispetto all’ultima percepita nello stesso settore commercio. L’assegnazione delle mansioni superiori avviene in maniera definitiva dopo:
- un periodo di 3 mesi nel caso di mansioni di 5° e 6° livello,
- 4 mesi nel caso di prestazione lavorativa di 4° e 3° livello,
- 5 mesi nel caso di prestazione lavorativa di 2° livello,
- 6 mesi nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa di 1° livello.
Le mansioni dei lavoratori sino all’aggiornamento del nuovo contratto sono le seguenti:
- livello quadro con la lettera Q;
- l livello per gli impiegati direttivi;
- II livello per gli impiegati di concetto;
- III livello per gli impiegati di concetto e per gli operai specializzati provetti;
- IV livello per gli impiegati d’ordine e per gli operai specializzati;
- V livello per gli impiegati d’ordine e per gli operati qualificati;
- VI livello per gli operai comuni;
- VII livello per gli addetti alle pulizie ed i garzoni;
Il contratto prevede altre due categorie per gli operatori di vendita:
- 1° categoria per gli impiegati di concento;
- 2° categoria per gli impiegati d’ordine.
Ccnl commercio distribuzione moderna: retribuzione dal 1° Gennaio 2019
Il nuovo contratto collettivo della distribuzione moderna, prevede dei nuovi minimali contrattuali dal 1° gennaio 2019 Le tabelle retributive del contratto commercio distribuzione moderna organizzata sono:
Le tabelle retributive del contratto Commercio distribuzione moderna organizzata dal 1° Gennaio 2019LIVELLO | MINIMO | CONTINGENZA e EDR | ALTRI ELEMENTI | TOTALE |
---|---|---|---|---|
QUADRO | 1.896,64 | 540,37 | 260,76 | 2.697,76 |
I | 1.708,49 | 537,52 | 0,00 | 2.246,01 |
II | 1.477,86 | 532,54 | 0,00 | 2.010,40 |
III | 1.263,14 | 527,90 | 0,00 | 1.791,04 |
IV | 1.092,46 | 524,22 | 0,00 | 1.616,68 |
V | 987,00 | 521,94 | 0,00 | 1.508,94 |
VI | 886,12 | 519,76 | 0,00 | 1.405,88 |
VII | 758,65 | 517,51 | 5,16 | 1281,32 |
Ai lavoratori in forza alla data del 19/12/2018 e per quelli ai quali sia sta applicata la disciplina del 2013, spetterà una tantum di:
- 500 euro lordi con la busta paga del mese di Gennaio 2019,
- 389 euro lordi con il cedolino di marzo 2020.
Tali importi saranno proporzionati in base all’orario di lavoro svolto. Spetteranno in misura piena, per i lavoratori in forza dal 1° Aprile 2015 al 30 novembre 2018 e sarà riproporzionato su base mensile in 48 quote frazionabili, in caso di assunzione dopo il 1° Aprile 2015 ed entro il 30 novembre, con un minimo di 15 giorni lavorati su base mensile.
Il nuovo contratto collettivo prevede un trattamento economico di garanzia, nel mese di Novembre 2019 pari ad:
- 95 euro per i quadri, i primi ed i secondi livelli, per le imprese sino a 10 dipendenti,
- 80 euro per i terzi e quarti livelli, per le imprese sino a 10 dipendenti,
- 65 euro per i V e VI livelli, per le aziende sino a 10 dipendenti,
- 105 euro per i quadri, i primi ed i secondi livelli, per le imprese sino a 11 dipendenti,
- 90 euro per i terzi e quarti livelli, per le imprese sino a 11 dipendenti,
- 75 euro per i V e VI livelli, per le aziende sino a 10 dipendenti.
Orario di lavoro contratto commercio distribuzione moderna organizzata
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali. Questo orario si realizza mediante:
- mezza giornata di riposo, in concomitanza con la chiusura infrasettimanale,
- 4 ore di riposo a turno settimanale.
Il nuovo contratto prevede anche la flessibilità dell’orario di lavoro, stabilito dalla contrattazione collettiva di secondo livello e per un limite di 44 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane. L’azienda è obbligata a comunicare per iscritto ai lavoratori, il programma di flessibilità ed eventuali modifiche devono essere comunicate, sempre per iscritto, con un preavviso minimo di 15 giorni. L’orario di lavoro flessibile al secondo livello di contrattazione, può essere di 39 ore con l’assorbimento di 36 ore di permesso retributivo e di 38 ore settimanali, con l’assorbimento di 72 ore settimanali.
Al lavoratore spetta la tredicesima mensilità da corrispondere entro la vigilia di Natale e la quattordicesima, da corrisponde entro il mese di Luglio.
Ai lavoratori del contratto commercio spettano 26 giorni di ferie, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Le ferie possono essere frazionate per due periodi, al massimo. Per gli stranieri, che devono rientrare per le vacanze nel loro paese, posso cumulare le ferie per un periodo massimo di due anni.
Spettano anche i permessi per riduzione orario di lavoro:
- 56 ore annue per le imprese sino a 15 dipendenti;
- 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti.
Indennità malattia contratto commercio distribuzione moderna?
Al lavorare del nuovo contratto collettivo commercio distribuzione moderna organizzata, spetta un’indennità di malattia pari al:
- 100% per i primi tre giorni di carenza malattia, solo per i primi due periodi di malattia durante l’anno. Spetta un’indennità pari al 66% dal terzo periodo di carenza malattia, corrisposto da parte del datore di lavoro ed al 50% nel caso di quarto evento. Al quinto periodo di malattia in un anno, al prestatore di lavoro non verranno pagati i primi 3 giorni.
- 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° più il 25% da parte dell’Inps,
- 100% per i giorni di malattia dal 21° in poi (66% da parte dell’Inps ed integrazione del datore di lavoro sino a raggiungere il 100%).
Il lavorato del contratto commercio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo massimo di malattia di 180 giorni in un anno.
Inoltre il nuovo contratto collettivo ha previsto diverse modalità di applicazione del riposto settimanale dei lavoratori, in caso di lavoro domenicale, tenendo conto della disponibilità e del calendario delle aperture. Il tutto sarà previsto dalla contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale.
Per approfondimenti sul contratto commercio e terziario, leggi il nostro articolo: “Contratto commercio 2018“.
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