Contratto commercio 2020: livelli, retribuzioni, ferie, malattia
Contratto commercio 2020

Articolo aggiornato il 2 Settembre 2020 da Stefano Mastrangelo

Contratto commercio e terziario 2020: livelli, retribuzioni, ferie e malattia 

Ccnl Commercio 2020 – Svanito il rinnovo del contratto commercio 2020, scaduto il 31 dicembre 2019. Le parti sociali, con un accordo del 10 Settembre 2019, hanno previsto un allineamento delle tabelle retributive di pochi centesimi, a partire dalla busta paga di Gennaio 2020.

E’ importante distinguere il Ccnl commercio, dal nuovo contratto commercio della distribuzione moderna organizzata, in vigore da Dicembre 2018.

CCNL commercio 2020 livelli retributivi

Il contatto collettivo commercio, è stato stipulato il 30 Marzo 205 ed è entrato in vigore il 01/04/2015. Il contratto nazionale commercio è scaduto il 31/12/2019, sia per la parte economica e sia per quella normativa. Il 13 Maggio 2019 Confcommercio (la parte datoriale del contratto) ha stipulato un accordo con i sindacati, con il quale si proroga il Ccnl Commercio, sino al 31 Dicembre 2019. Il contratto nazionale commercio riguarda i seguenti settori:

  • commercio al dettaglio ed all’ingrosso,
  • commercio con i Paesi Esteri,
  • alcuni istituti contrattuali della distribuzione moderna e organizzata;
  • il settore delle importazione
  • ausiliari del commercio,
  • l’assistenza dei veicoli,
  • il commercio elettronico,
  • i servizi commerciali (terziario)

E’ importante sapere che i contratti collettivi sono firmati dai rappresentati dei datori di lavoro e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentativi. All’interno dei contratti sono disciplinati diversi settori ed ogni settore ha il suo contratto. Il contratto collettivo nazionale del commercio prevede diversi livelli, in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore e in base alle specializzazioni del prestatore di lavoro. I livelli del contratto commercio e terziario sono otto e vengono indicati con dei numeri romani:

  • livello quadro con la lettera Q: funzioni direttive di rilevante importanza,
  • l livello per gli impiegati direttivi: funzioni ad alto contenuto professionale,
  • II livello per gli impiegati di concetto: svolgono compiti autonomi e funzioni di coordinamento e controllo,
  • III livello per gli impiegati di concetto (mansioni con conoscenze tecniche ed adeguata esperienza) e per gli operai specializzati provetti;
  • IV livello per gli impiegati d’ordine (compiti operativi come la vendita) e per gli operai specializzati;
  • V livello per gli impiegati d’ordine e per gli operati qualificati: funzioni con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche,
  • VI livello per gli operai comuni: funzioni con semplici conoscenze,
  • VII livello per gli addetti alle pulizie ed i garzoni.

A questi si aggiungono altre due categorie, gli operatori di vendita di:

  • 1° categoria, gli impiegati di concetto con funzioni per ricerca clientela e trattazione della stessa per la vendita dei prodotti dell’azienda,
  • 2° categoria: gli impiegati d’ordine.

Contratto commercio 2020: retribuzioni dal 1° Gennaio 2020

Il Ccnl commercio 2020, stabilisce diverse retribuzioni in base all’inquadramento applicato al lavoratore, dal responsabile del personale o da parte del datore di lavoro. Le retribuzioni del contratto commercio e terziario dal 1° Gennaio 2020 aumenteranno di pochi centesimi:

le tabelle retributive del contratto Commercio dal 1° marzo 2018 - Aggiornamento dal 1° Gennaio 2020
LIVELLOMINIMOELEMENTO AGGIUNTIVO DI PAGA BASECONTINGENZAINDENNITA' DI FUNZIONETERZO ELEMENTO solo in assenza di contrattazione provincialeTOTALETabelle retributive dal 1° Gennaio 2020 - Allineamento delle retribuzioni
QUADRO1.896,64540,37260,762,072.699,842.699,84
(nessun aumento)
I1.708,49537,520,002,072.248,082.248,08
(nessun aumento)
II1.477,83532,540,002,072.012,442.012,45
(aumento di 1 centesimo)
III1.263,14527,900,002,071.793,111.793,12
(aumento di 1 centesimo)
IV1.092,46524,220,002,071.618,751.618,75
(nessun aumento)
V987,00521,940,002,071.511,011.511,02
(aumento di 1 centesimo)
VI886,13519,760,002,071.407,961.407,94
(diminuzione di 2 centesimi)
VII758,645,16517,510,002,071.283,381.283,38
nessun aumento)
Tabelle retributive OPERATORI DI VENDITA contratto Commercio dal 1° marzo 2018 - Aggiornamento dal 1° Aprile 2023
LIVELLOMINIMOCONTINGENZAAcconto AssorbibileDal 1° Aprile 2023
1.031,23530,0428,321.589,60
864,19526,1123,781414,07

E’ previsto il pagamento del terzo elemento provinciale, per un importo differente rispetto ai 2,07 euro, di:

  • 11,36 euro per la provincia di Milano,
  • 9,03 euro per la provincia di Piacenza,
  • 10,33 euro per la provincia di Bergamo,
  • 8,78 euro per la provincia di Brescia,
  • 7,75 euro per la provincia di Como e Varese,
  • 6,71 euro per la provincia di Torino,
  • 2,07 nelle provincie nelle quali non sia stato specificamente determinato.

CCNL Commercio retribuzione 

Per determinare la retribuzione di un lavoratore del settore commercio, il prestatore di lavoro deve sommare i seguenti importi, indica sulla busta paga mensile:

  • il minimo retributivo;
  • la contingenza;
  • l’eventuale indennità aggiuntiva prevista per la funzione di quadro;
  • il terzo elemento;
  • l’indennità prevista (5% della paga base) per chi maneggia il denaro per conto del datore di lavoro,
  • indennità di funzione per i quadri di 260,77 euro lordi, per 14 mensilità.

Per determinare la retribuzione giornaliera, il lavoratore deve dividere la retribuzione lorda complessiva per il coefficiente giornaliero 26 ed invece, per calcolare la retribuzione oraria, deve dividere la retribuzione base lorda per:

  • 168 se l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali,
  • 182 per 42 ore settimanali,
  • 195 se l’orario di lavoro è di 45 ore settimanali.

Al lavoratore spetta:

  • la tredicesima mensilità, da corrispondere entro la vigilia di Natale (una mensilità di una retribuzione di fatto, per un lavoratore che ha lavorato un anno intero o frazione in dodicesimi, in base alla data di assunzione del rapporto di lavoro),
  • la quattordicesima mensilità, da pagare nel cedolino paga di luglio, corrispondente ad una mensilità della retribuzione.

Contratto commercio 2020: scatti di anzianità, percentuale straordinario

Sono previsti 10 scatti triennali (ogni tre anni) nel contratto collettivo commercio in base al livello del lavoratore:

  • 25,46 euro per livello Q,
  • 24,84 euro per livello I,
  • 22,83 euro per livello II,
  • 21,95 euro per livello III,
  • 20,66 euro per livello IV,
  • 20,30 euro per livello V,
  • 19,73 euro per livello VI,
  • 19,47 euro per livello VII,
  • 15,50 euro per Viaggiatore 1a categoria,
  • 14,46 euro per Viaggiatore 2a categoria.

Gli scatti di anzianità decorrono dal mese successivo da quello di compimento del triennio.

Lo straordinario del Ccnl commercio, ossia il lavoro svolto oltre l’orario normale di lavoro, è ammesso per 250 ore annue massime.

Spettano le seguenti maggiorazioni:

  • 15% per le prestazioni dalla 41° a 48° ore settimanale,
  • 20% per le prestazioni di lavoro superiori alla 48° settimanale,
  • 30% per lavoro festivo,
  • 50% per lo straordinario notturno, (dalle 22 alle ore 6 superando le 40 ore settimanali)
  • 15% per lavoro notturno. (dalle 22 alle 6 del mattino)

Contratto commercio: Periodo di prova e ferie

Il contratto commercio e terziario, ha prestabilito un periodo di prova massimo di 6 mesi, da indicare sul contratto individuale di lavoro. E’ previsto un periodo di prova di lavoro effettivo:

  • di 6 mesi per i quadri e per i lavoratori di I Livello,
  • 60 giorni per i lavoratori di II, III, IV e V livello,
  • 45 giorni per i lavoratori di VI e VII livello,
  • 60 giorni per gli operatori di vendita.

Al lavoratore del contratto commercio e terziario spettano 26 giorni di ferie, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro (maturano ogni mese, se il lavoratore presta la propria attività per un minimo di 15 giorni). Le ferie possono essere frazionate per due periodi, al massimo. Per gli stranieri, che devono rientrare per le vacanze nel loro paese, posso cumulare le ferie per un periodo massimo di due anni.

Ai lavoratori del commercio spettano anche i permessi retributivi:

  • 56 ore annue per le imprese sino a 15 dipendenti;
  • 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti;
  • 32 ore di permessi in sostituzione delle festività abolite.

Tali permessi bisogna fruirli entro l’anno, oppure entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Malattia del contratto nazionale commercio 

Il lavoratore del contratto commercio e terziario, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo massimo di malattia, di 180 giorni nell’anno solare. Al prestatore di lavoro spetta un’indennità pari al 100%, per i primi 3 giorni di malattia (denominata carenza), pagati interamente dal datore di lavoro, solo per i primi due eventi di malattia in un anno.

Dal 01/04/2011, per i primi tre giorni di carenza, al terzo evento in un anno, viene pagata un’indennità pari al 66% da parte del datore di lavoro ed al 50% nel caso di quarto evento. Al quinto periodo di malattia in un anno, al prestatore di lavoro non verranno pagati i primi 3 giorni.

Questa disposizione non si applica nei casi di:

  • ricovero ospedaliero, day hospital o emodialisi da parte del lavoratore;
  • sclerosi multipla o progressiva o terapie salva vita;
  • eventi morbosi delle lavoratrici donne, verificatesi durante il periodo di gravidanza;
  • eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

Al lavoratore spetta un’indennità di malattia pari al 75%, dal 4° giorno al 20° giorno di malattia (per i giorni lavorativi), pagata al 50% dall’Inps e dall’altro 25% dal datore di lavoro. Dal 21° giorno al 180° giorno di malattia, al lavoratore, spetta una retribuzione al 100%, pagata al 66% dall’Inps e dalla restante parte dal datore di lavoro.

Infortunio sul lavoro contratto collettivo commercio 2020

Nel caso di infortunio sul luogo di lavoro, al lavoratore spetta la conservazione del posto di lavoro per 180 giorni ed un trattamento economico complessivo (compreso dell’indennità dell’Inail) pari al:

  • 100% della retribuzione per il primo giorno di infortunio,
  • 60%, dal 2° giorno al 4° giorno di infortunio,
  • 90%, dal 5° giorno al 20° giorni di infortunio,
  • 100%, dal 21° giorno al 180° giorno.

Se l’Inail non corrisponde l’indennità per l’infortunio, il datore di lavoro non è obbligato a pagare la sua parte corrispondente.

Preavviso di licenziamento e dimissioni contratto commercio 2020

I giorni di preavviso del contratto commercio e terziario, decorrono dal 1° al 16° giorno di ciascun mese, considerando i giorni di calendario. I giorni di preavviso si calcolano in base all’anzianità del lavoratore ed al livello.
Per un’anzianità fino a 5 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 60 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 30 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 20 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI;
  • 30 giorni per gli operatori di vendita 1° e 2° categoria.

Per un’anzianità di servizio da 5 a 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 90 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 45 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 30 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 20 giorni di calendario per i livelli V e VI;
  • 45 giorni per gli operatori di vendita 1° e 2° categoria.

Per un’anzianità lavorativa oltre 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 120 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 60 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 45 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 20 giorni di calendario per i livelli V e VI;
  • 60 giorni per gli operatori di vendita 1° e 2° categoria.

Contratto commercio 2020: giorni di preavviso per dimissioni

In caso di dimissioni del lavoratore, bisogna procedere alla comunicazione telematica delle Dimissioni online ed i giorni di preavviso, nel caso di dimissioni con un’anzianità lavorativa sino a 5 anni, sono:

  • 45 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 20 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 15 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 10 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Nel caso di dimissioni per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni e fino a 10 anni, i giorni di preavviso sono:

  • 60 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 30 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 20 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Infine i giorni di preavviso per dimissioni di un lavoratore con anzianità lavorativa superiore a 10 anni sono:

  • 90 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 45 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 30 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Congedo matrimoniale contratto commercio: 15 giorni di calendario, retribuito dal datore di lavoro dal terzo giorno antecedente la data del matrimonio.

Maternità obbligatoria ccnl commercio: 100% della retribuzione.

Il contratto collettivo Nazionale del lavoro, ha previsto un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al servizio sanitario nazionale denominato: Fondo Est. Per tutte le informazioni e per essere rimborsato leggi il nostro articolo: Fondo Est assistenza sanitaria integrativa lavoratori del commercio.

Consulenza del team di pensioniebonus.it
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