Contratto commercio
Contratto commercio

Articolo aggiornato il 24 Settembre 2019 da Stefano Mastrangelo

Contratto commercio 2018: livelli, retribuzioni, ferie e malattia 

Prima di accettare un contratto di lavoro, è importante conoscere tutti gli elementi retributivi e normativi del contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento. In questo articolo parleremo analiticamente del contratto commercio e terziario.

Contratto commercio: livelli retributivi

In Italia i contratti collettivi sono circa 400. Ogni contratto prevede dei livelli, in relazione alla mansione ed alla specializzazione del lavoratore. Nel contratto commercio, i livelli vengono indicati con dei numeri romani, dal I al VII livello ed in particolare sono classificati in questo modo:

  • Livello quadro con la lettera Q;
  • l livello per gli impiegati direttivi;
  • II livello per gli impiegati di concetto;
  • III livello per gli impiegati di concetto e per gli operai specializzati provetti;
  • IV livello per gli impiegati d’ordine e per gli operai specializzati;
  • V livello per gli impiegati d’ordine e per gli operati qualificati;
  • VI livello per gli operai comuni;
  • VII livello per gli addetti alle pulizie ed i garzoni;

Inoltre ci sono altre due categorie per gli operatori di vendita:

  • 1° categoria per gli impiegati di concento;
  • 2° categoria per gli impiegati d’ordine.

Il contratto collettivo commercio, come tutti gli altri tipi di contratto, classifica il personale in base alle mansioni che vengono svolte generalmente in questa tipologia di contratto.

Contratto commercio: retribuzione dal 1° marzo 2018

In ogni contratto collettivo, sono previste delle retribuzioni, in base all’inquadramento applicato (livello) al lavoratore, da parte del datore di lavoro. Le retribuzioni e l’aspetto normativo del CCNL, vengono aggiornate dai rappresentati dei datori di lavoro e dalle associazioni sindacali, di regola ogni tre anni. Il CCNL del commercio è stato rinnovato il 30.03.2015 e scadrà il 31 luglio 2018, sia per la parte normativa e sia per l’aspetto economico.

Le tabelle retributive del contratto commercio e terziario sono:

le tabelle retributive del contratto Commercio dal 1° marzo 2018 - Aggiornamento dal 1° Gennaio 2020
LIVELLOMINIMOELEMENTO AGGIUNTIVO DI PAGA BASECONTINGENZAINDENNITA' DI FUNZIONETERZO ELEMENTO solo in assenza di contrattazione provincialeTOTALETabelle retributive dal 1° Gennaio 2020 - Allineamento delle retribuzioni
QUADRO1.896,64540,37260,762,072.699,842.699,84
(nessun aumento)
I1.708,49537,520,002,072.248,082.248,08
(nessun aumento)
II1.477,83532,540,002,072.012,442.012,45
(aumento di 1 centesimo)
III1.263,14527,900,002,071.793,111.793,12
(aumento di 1 centesimo)
IV1.092,46524,220,002,071.618,751.618,75
(nessun aumento)
V987,00521,940,002,071.511,011.511,02
(aumento di 1 centesimo)
VI886,13519,760,002,071.407,961.407,94
(diminuzione di 2 centesimi)
VII758,645,16517,510,002,071.283,381.283,38
nessun aumento)
Tabelle retributive OPERATORI DI VENDITA contratto Commercio dal 1° marzo 2018 - Aggiornamento dal 1° Aprile 2023
LIVELLOMINIMOCONTINGENZAAcconto AssorbibileDal 1° Aprile 2023
1.031,23530,0428,321.589,60
864,19526,1123,781414,07

Per determinare la retribuzione lorda, il lavoratore deve sommare i seguenti importi:

  • il minimo retributivo;
  • la contingenza;
  • l’eventuale indennità aggiuntiva prevista per la funzione di quadro;
  • terzo elemento;
  • l’indennità prevista (5% della paga base) per chi maneggia il denaro per conto del datore di lavoro.

Per determinare la retribuzione giornaliera. il lavoratore deve dividere la retribuzione lorda per il coefficiente giornaliero 26 ed invece, per sapere la retribuzione oraria, deve dividere la retribuzione base lorda per:

  • 168 se l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
  • 195 se l’orario di lavoro è di 45 ore settimanali.

Al lavoratore spetta la tredicesima mensilità da corrispondere entro la vigilia di Natale e la quattordicesima, da pagare, nel cedolino paga di luglio 2018.

Contratto commercio: ferie

Al lavoratore del contratto commercio spettano 26 giorni di ferie, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Le ferie possono essere frazionate per due periodi, al massimo. Per gli stranieri, che devono rientrare per le vacanze nel loro paese, posso cumulare le ferie per un periodo massimo di due anni.

Ai prestatori di lavoro del commercio spettano anche i cosiddetti permessi:

  • 56 ore annue per le imprese sino a 15 dipendenti;
  • 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti.

Contratto commercio: come viene pagata la malattia?

La malattia del lavoratore viene pagata in maniera diversa a seconda del contratto collettivo nazionale di riferimento. Nel caso di lavoratore del commercio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo massimo di malattia di 180 giorni in un anno. Al prestatore di lavoro spetta un’indennità pari al 100% per i primi 3 giorni di malattia (carenza), pagati interamente dal datore di lavoro, solo per i primi due periodi di malattia in un anno.

Dal 01/04/2011, per i primi tre giorni di carenza, al terzo evento in un anno, viene pagata un’indennità pari al 66% da parte del datore di lavoro ed al 50% nel caso di quarto evento. Al quinto periodo di malattia in un anno, al prestatore di lavoro non verranno pagati i primi 3 giorni.

Questa disposizione non si applica nei casi di:

  • ricovero ospedaliero, day hospital o emodialisi da parte del lavoratore;
  • sclerosi multipla o progressiva o terapie salva vita;
  • eventi morbosi delle lavoratrici donne, verificatesi durante il periodo di gravidanza;
  • eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

Al lavoratore spetta un’indennità, dal 4° giorno al 20° giorno di malattia (per i giorni lavorativi), pagata al 50% dall’Inps e dall’altro 25% dal datore di lavoro. Dal 21° giorno al 180° giorno di malattia, al lavoratore, spetta una retribuzione al 100%, pagata al 66% dall’Inps e dalla restante parte dal datore di lavoro.

Precisiamo che il datore di lavoro anticipa sulla busta paga del lavoratore, l’indennità di malattia totale. Tale importo sarà recuperato dal titolare, sui contributi Inps che andrà a pagare entro il 16 del mese successivo con il modello F24.

Contratto commercio: preavviso di licenziamento e dimissioni

A differenza degli altri contratti, i giorni di preavviso del contratto commercio, decorrono dal 1° al 16° giorno di ciascun mese, considerando i giorni di calendario. I giorni di preavviso si calcolano in base all’anzianità del lavoratore ed al livello.
Per un’anzianità fino a 5 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 60 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 30 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 20 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Per un’anzianità di servizio da 5 a 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 90 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 45 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 30 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 20 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Per un’anzianità lavorativa oltre 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:

  • 120 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 60 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 45 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 20 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Contratto commercio 2018: giorni di preavviso per dimissioni

In caso di dimissioni del lavoratore, bisogna procedere alla comunicazione telematica Dimissioni online ed i giorni di preavviso nel caso di dimissioni con un’anzianità lavorativa sino a 5 anni sono:

  • 45 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 20 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 15 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 10 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Nel caso di dimissioni per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni e fino a 10 anni, i giorni di preavviso sono:

  • 60 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 30 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 20 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Infine i giorni di preavviso per dimissioni di un lavoratore con anzianità lavorativa superiore a 10 anni sono:

  • 90 giorni di calendario per i livelli Q e I;
  • 45 giorni di calendario per i livelli II e III;
  • 30 giorni di calendario per i livelli III e IV;
  • 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.

Il CCNL, ha previsto un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al servizio sanitario nazionale denominato: Fondo Est. Per tutte le informazioni, leggi il nostro articolo: Fondo Est assistenza sanitaria integrativa lavoratori del commercio.

Per approfondimenti, ti consigliamo di leggere il nostro articolo: Contratto commercio e terziario 2019.

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64 Commenti

  1. buongiorno , lavoro in un’azienda da 11 anni nel settore commercio .
    inzialmente seguivo solo ordini ricevuti da clienti. adesso mi occupo di ordini clienti, seguo completamente i fornitori, bolle, altre varie mansioni.
    è normale dopo 11 anni non avere mai avuto un cambio livello?

    • Purtroppo il cambio di livello lo decide il datore di lavoro. Per i lavoratori è previsto solo lo scatto di anzianità. Le consigliamo di farne esplicita richiesta al datore di lavoro.

  2. Buongiorno Nicola,sono in regola come impiegata al V livello nel commercio.se io prendo un sabato e domenica di ferie,ho diritto al riposo del venerdì settimana precedente e lunedì settimana dopo.potrebbe indicarmi la voce in contratto?grazie mille buona giornata.

    • Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del D.lgs. 66/2003.

      In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:

      cambio del turno/fascia;
      interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
      manutenzione svolta presso terzi;
      attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
      allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;
      aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore;
      inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
      In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.

  3. salve ..la retribuzione del contratto collettivo di commercio di 4/5 livello 30 ore lavorative …quanto si viene a percepire grazie

    • Deve fare la proporzione con le tabelle indicate nell’articolo ed in riferimento all’orario normale di lavoro. Ovviamente è al lordo.

  4. vorrei sapere se nel contratto di lavoro uno puo chiedere acconto e da parte del datore di lavoro e facoltativo oh darlo e obligatorio

  5. Buongiorno, vorrei sapere entro che giorno del mese va pagato lo stipendio del mese precedente in base al contratto del commercio, Grazie per la cortese attenzione

    • Questa è più una prassi del datore di lavoro e dai tempi del consulente del lavoro. Di regola dal 1 del mese successivo sono tutti i giorni utili per il pagamento e comunque entro il 16 del mese successivo per la maggior parte dei lavoratori.

  6. Buonasera, ho effettuato un colloquio di lavoro per cui mi hanno fatto una proposta di un contratto commercio con una RAL di 25 mila euro. Mi saprebbe dire a quale livello corrisponde? Grazie mille

  7. Salve sono stata in makattia con il certificato medico per 3 giorni. Ho visto in busta paga 4 giorni come trattenuti e l’importo in euro a fianco.
    Domande sono due. Perché 4 giorni e non 3? In mezzo ci era un giorno di riposo.
    Seconda domanda sono stati trattenuti i soldi??

    • Controlli se il quarto giorno è indicato nella sezione trattenute o come elemento figurativo della busta paga.

  8. buongiorno,
    lavoro nel commercio e nella busta paga di gennaio 2019,mi ritrovo con due festività pagate,una come festività goduta,l’altra come festività NON goduta
    non avendo lavorato né il 1 gennaio nè il 6 gennaio è corretta questa distinzione tra le due festività?
    saluti

  9. Ho un contratto UNILAV a tempo determinato parziale orizzontale faccio 38 ore settimanali però sul contratto UNILAV ho scritto 20 ore medie settimanali È giusto?

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