Articolo aggiornato il 24 Settembre 2019 da Stefano Mastrangelo
Indice
- 1 Contratto commercio 2018: livelli, retribuzioni, ferie e malattia
- 1.1 Contratto commercio: livelli retributivi
- 1.2 Contratto commercio: retribuzione dal 1° marzo 2018
- 1.3 Contratto commercio: ferie
- 1.4 Contratto commercio: come viene pagata la malattia?
- 1.5 Contratto commercio: preavviso di licenziamento e dimissioni
- 1.6 Contratto commercio 2018: giorni di preavviso per dimissioni
Contratto commercio 2018: livelli, retribuzioni, ferie e malattia
Prima di accettare un contratto di lavoro, è importante conoscere tutti gli elementi retributivi e normativi del contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento. In questo articolo parleremo analiticamente del contratto commercio e terziario.
Contratto commercio: livelli retributivi
In Italia i contratti collettivi sono circa 400. Ogni contratto prevede dei livelli, in relazione alla mansione ed alla specializzazione del lavoratore. Nel contratto commercio, i livelli vengono indicati con dei numeri romani, dal I al VII livello ed in particolare sono classificati in questo modo:
- Livello quadro con la lettera Q;
- l livello per gli impiegati direttivi;
- II livello per gli impiegati di concetto;
- III livello per gli impiegati di concetto e per gli operai specializzati provetti;
- IV livello per gli impiegati d’ordine e per gli operai specializzati;
- V livello per gli impiegati d’ordine e per gli operati qualificati;
- VI livello per gli operai comuni;
- VII livello per gli addetti alle pulizie ed i garzoni;
Inoltre ci sono altre due categorie per gli operatori di vendita:
- 1° categoria per gli impiegati di concento;
- 2° categoria per gli impiegati d’ordine.
Il contratto collettivo commercio, come tutti gli altri tipi di contratto, classifica il personale in base alle mansioni che vengono svolte generalmente in questa tipologia di contratto.
Contratto commercio: retribuzione dal 1° marzo 2018
In ogni contratto collettivo, sono previste delle retribuzioni, in base all’inquadramento applicato (livello) al lavoratore, da parte del datore di lavoro. Le retribuzioni e l’aspetto normativo del CCNL, vengono aggiornate dai rappresentati dei datori di lavoro e dalle associazioni sindacali, di regola ogni tre anni. Il CCNL del commercio è stato rinnovato il 30.03.2015 e scadrà il 31 luglio 2018, sia per la parte normativa e sia per l’aspetto economico.
Le tabelle retributive del contratto commercio e terziario sono:
le tabelle retributive del contratto Commercio dal 1° marzo 2018 - Aggiornamento dal 1° Gennaio 2020LIVELLO | MINIMO | ELEMENTO AGGIUNTIVO DI PAGA BASE | CONTINGENZA | INDENNITA' DI FUNZIONE | TERZO ELEMENTO solo in assenza di contrattazione provinciale | TOTALE | Tabelle retributive dal 1° Gennaio 2020 - Allineamento delle retribuzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUADRO | 1.896,64 | 540,37 | 260,76 | 2,07 | 2.699,84 | 2.699,84 (nessun aumento) | |
I | 1.708,49 | 537,52 | 0,00 | 2,07 | 2.248,08 | 2.248,08 (nessun aumento) | |
II | 1.477,83 | 532,54 | 0,00 | 2,07 | 2.012,44 | 2.012,45 (aumento di 1 centesimo) | |
III | 1.263,14 | 527,90 | 0,00 | 2,07 | 1.793,11 | 1.793,12 (aumento di 1 centesimo) | |
IV | 1.092,46 | 524,22 | 0,00 | 2,07 | 1.618,75 | 1.618,75 (nessun aumento) | |
V | 987,00 | 521,94 | 0,00 | 2,07 | 1.511,01 | 1.511,02 (aumento di 1 centesimo) | |
VI | 886,13 | 519,76 | 0,00 | 2,07 | 1.407,96 | 1.407,94 (diminuzione di 2 centesimi) | |
VII | 758,64 | 5,16 | 517,51 | 0,00 | 2,07 | 1.283,38 | 1.283,38 nessun aumento) |
LIVELLO | MINIMO | CONTINGENZA | Acconto Assorbibile | Dal 1° Aprile 2023 |
---|---|---|---|---|
1° | 1.031,23 | 530,04 | 28,32 | 1.589,60 |
2° | 864,19 | 526,11 | 23,78 | 1414,07 |
Per determinare la retribuzione lorda, il lavoratore deve sommare i seguenti importi:
- il minimo retributivo;
- la contingenza;
- l’eventuale indennità aggiuntiva prevista per la funzione di quadro;
- terzo elemento;
- l’indennità prevista (5% della paga base) per chi maneggia il denaro per conto del datore di lavoro.
Per determinare la retribuzione giornaliera. il lavoratore deve dividere la retribuzione lorda per il coefficiente giornaliero 26 ed invece, per sapere la retribuzione oraria, deve dividere la retribuzione base lorda per:
- 168 se l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
- 195 se l’orario di lavoro è di 45 ore settimanali.
Al lavoratore spetta la tredicesima mensilità da corrispondere entro la vigilia di Natale e la quattordicesima, da pagare, nel cedolino paga di luglio 2018.
Contratto commercio: ferie
Al lavoratore del contratto commercio spettano 26 giorni di ferie, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Le ferie possono essere frazionate per due periodi, al massimo. Per gli stranieri, che devono rientrare per le vacanze nel loro paese, posso cumulare le ferie per un periodo massimo di due anni.
Ai prestatori di lavoro del commercio spettano anche i cosiddetti permessi:
- 56 ore annue per le imprese sino a 15 dipendenti;
- 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti.
Contratto commercio: come viene pagata la malattia?
La malattia del lavoratore viene pagata in maniera diversa a seconda del contratto collettivo nazionale di riferimento. Nel caso di lavoratore del commercio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo massimo di malattia di 180 giorni in un anno. Al prestatore di lavoro spetta un’indennità pari al 100% per i primi 3 giorni di malattia (carenza), pagati interamente dal datore di lavoro, solo per i primi due periodi di malattia in un anno.
Dal 01/04/2011, per i primi tre giorni di carenza, al terzo evento in un anno, viene pagata un’indennità pari al 66% da parte del datore di lavoro ed al 50% nel caso di quarto evento. Al quinto periodo di malattia in un anno, al prestatore di lavoro non verranno pagati i primi 3 giorni.
Questa disposizione non si applica nei casi di:
- ricovero ospedaliero, day hospital o emodialisi da parte del lavoratore;
- sclerosi multipla o progressiva o terapie salva vita;
- eventi morbosi delle lavoratrici donne, verificatesi durante il periodo di gravidanza;
- eventi di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
Al lavoratore spetta un’indennità, dal 4° giorno al 20° giorno di malattia (per i giorni lavorativi), pagata al 50% dall’Inps e dall’altro 25% dal datore di lavoro. Dal 21° giorno al 180° giorno di malattia, al lavoratore, spetta una retribuzione al 100%, pagata al 66% dall’Inps e dalla restante parte dal datore di lavoro.
Precisiamo che il datore di lavoro anticipa sulla busta paga del lavoratore, l’indennità di malattia totale. Tale importo sarà recuperato dal titolare, sui contributi Inps che andrà a pagare entro il 16 del mese successivo con il modello F24.
Contratto commercio: preavviso di licenziamento e dimissioni
A differenza degli altri contratti, i giorni di preavviso del contratto commercio, decorrono dal 1° al 16° giorno di ciascun mese, considerando i giorni di calendario. I giorni di preavviso si calcolano in base all’anzianità del lavoratore ed al livello.
Per un’anzianità fino a 5 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:
- 60 giorni di calendario per i livelli Q e I;
- 30 giorni di calendario per i livelli II e III;
- 20 giorni di calendario per i livelli III e IV;
- 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.
Per un’anzianità di servizio da 5 a 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:
- 90 giorni di calendario per i livelli Q e I;
- 45 giorni di calendario per i livelli II e III;
- 30 giorni di calendario per i livelli III e IV;
- 20 giorni di calendario per i livelli V e VI.
Per un’anzianità lavorativa oltre 10 anni, i giorni di preavviso nel caso di licenziamento sono:
- 120 giorni di calendario per i livelli Q e I;
- 60 giorni di calendario per i livelli II e III;
- 45 giorni di calendario per i livelli III e IV;
- 20 giorni di calendario per i livelli V e VI.
Contratto commercio 2018: giorni di preavviso per dimissioni
In caso di dimissioni del lavoratore, bisogna procedere alla comunicazione telematica Dimissioni online ed i giorni di preavviso nel caso di dimissioni con un’anzianità lavorativa sino a 5 anni sono:
- 45 giorni di calendario per i livelli Q e I;
- 20 giorni di calendario per i livelli II e III;
- 15 giorni di calendario per i livelli III e IV;
- 10 giorni di calendario per i livelli V e VI.
Nel caso di dimissioni per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni e fino a 10 anni, i giorni di preavviso sono:
- 60 giorni di calendario per i livelli Q e I;
- 30 giorni di calendario per i livelli II e III;
- 20 giorni di calendario per i livelli III e IV;
- 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.
Infine i giorni di preavviso per dimissioni di un lavoratore con anzianità lavorativa superiore a 10 anni sono:
- 90 giorni di calendario per i livelli Q e I;
- 45 giorni di calendario per i livelli II e III;
- 30 giorni di calendario per i livelli III e IV;
- 15 giorni di calendario per i livelli V e VI.
Il CCNL, ha previsto un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al servizio sanitario nazionale denominato: Fondo Est. Per tutte le informazioni, leggi il nostro articolo: Fondo Est assistenza sanitaria integrativa lavoratori del commercio.
Per approfondimenti, ti consigliamo di leggere il nostro articolo: Contratto commercio e terziario 2019.
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Le consigliamo di leggere il suo contratto individuale, se sono previste delle clausole specifiche
sto ricontrattando il mio contratto di lavoro CCNL dal IV al III livello.
Nel precedente contratto partivo da una base di 1200 e il mio netto in busta era attorno ai 1640.
Per il terzo livello posso chiedere di partire da una base di 1500 (e puntare a un netto in busta di 1900/2000) o poichè 1477 è il minimo del II livello devo stare sotto i 1477?
Faccia richiesta dell’aumento di livello al suo datore di lavoro.