Articolo aggiornato il 20 Novembre 2019 da Stefano Mastrangelo
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Congedo facoltativo per i papà anno 2017
Stop dall’Inps al congedo facoltativo per i papà nel 2017. Così ha stabilito la legge di stabilità del 2016, diversamente da quanto auspicato dal Presidente dell’Inps. Infatti dal 2017, i papà, potranno godere solo di due giorni di riposo per la nascita del proprio bambino.
Quanti giorni spettano al padre in caso di nascita del bambino?
L’inps, con il messaggio n. 1581, ha chiarito che solo i padri lavoratori dipendenti possono fruire, nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) esclusivamente in caso di parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016, due giorni di riposto per la nascita del nuovo familiare.
Tale congedo è stato introdotto dalla L. 92/2012, in abbinamento al congedo di paternità obbligatorio, inizialmente in via sperimentale per il triennio 2012-2015 e poi prorogato per l’anno 2016 con la legge di stabilità 2016. E tutto dipende dalla scelta della madre, di non fruire di altri giorni del proprio congedo di maternità.
Quanto spetta al padre lavoratore?
Il padre lavoratore dipendente, ha diritto per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi sottratta dal pagamento dei contributi del mese successivo. Nel caso di altri lavoratori, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps.
In entrati i casi, il lavoratore, deve presentare apposita domanda all’Inps (in allegato nel caso di pagamento diretto) o deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, le date in cui intende fruirne, con un anticipo di minimo 15 giorni dalla data presunta del parto.
Per maggiori chiarimenti consulta anche la circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013.
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