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Dimissioni lavoratori con figli minori di 3 anni
Come fare le dimissioni online con figli sotto i 3 anni? Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie, per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si inviano solo ed esclusivamente in via telematica.
Infatti attraverso il portale di cliclavoro o l’app del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, si può accedere al servizio delle dimissioni online. Questa procedura non si applica, ai rapporti di lavoro domestici delle basy-sitter, colf e badanti.
Convalida dimissioni dal lavoro per figli minori di tre anni: cosa fare?
L’articolo 55 comma 4 del Testo unico della maternità (Dlgs 151/2001) prevede che le dimissioni dal lavoro presentate dai genitori con figli minori di tre anni (non compiuti), devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del lavoro, sia dalla madre che dal padre, anche quando non si è fruito del congedo di paternità.
Prima di dare le dimissioni online, il lavoratore deve controllare il contratto di lavoro dove sarà indicato il periodo di preavviso o il contratto nazionale collettivo di riferimento, denominato: CCNL.
Per verificare i giorni di preavviso, bisogna consultare:
- il contratto collettivo nazionale di settore, ad esempio Commercio,
- il livello indicato sulla busta paga;
- l’anzianità del rapporto di lavoro, visualizzabile sul cedolino paga di ogni mese,
- l’età del figlio o dei figli.
Se il figlio o la figlia ha un’età inferiore ad un anno, ricordiamo che non è necessario dare un preavviso al datore di lavoro, ma è sempre necessaria la convalida presso la sede dell’Ispettorato del lavoro della provincia in cui si risiede.
Come dare le dimissioni per genitori con figli sotto i 3 anni?
I genitori con figli minori di 3 anni, non compiuti, nel momento in cui si vuole recedere dal rapporto di lavoro, dopo aver controllato il periodo di preavviso, bisogna comunicare al datore di lavoro, con lettera scritta e con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro.
In alternativa è sempre possibile effetturare la procedura online delle dimissioni, anche se è sconsigliabile, in quanto deve essere convalidata sempre dall’Ispettorato del lavoro.
Quindi, dopo aver ricevuto la notifica da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve inviare un modello (scaricabile qui) all’Ispettorato del lavoro, individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati, tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi email, richiedendo l’attivazione del colloquio online (videoconferenza) davanti al personale dell’ITL.
Insieme al modello bisogna allegare la:
- fotocopia non autenticata del documento di identità;
- la lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.
In alternativa, per richiedere la convalida delle dimissioni, è sempre possibile recarsi presso la sede dell’Ispettorato del lavoro, richiedendo prima un appuntamento.
La convalida delle dimissioni volontarie viene rilasciata al datore di lavoro entro 45 giorni dalla richiesta inoltrata dal genitore.
Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 – Circolare n. 12 del 4 Marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali