Articolo aggiornato il 25 Agosto 2022 da Stefano Mastrangelo
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Come dare le dimissioni online: nuova procedura telematica
Come dare le dimissioni volontarie online al datore di lavoro? Da pochi mesi è cambiata la procedura online del Ministero del Lavoro per dare le dimissioni volontarie e per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il datore di lavoro. Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore, con il quale mette a conoscenza il datore di lavoro, la volontà di recedere dal contratto di lavoro in essere, senza dare alcuna giustificazione.
Dimissioni volontarie: preavviso
Per risolvere il rapporto di lavoro in maniera corretta, è indispensabile primo di tutto consultare il periodo di preavviso indicato sul CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro) del contratto di lavoro in base:
- al livello indicato sulla busta paga;
- dall’anzianità del tuo rapporto di lavoro, visualizzabile sul cedolino paga di ogni mese.
Il periodo di preavviso delle dimissioni volontarie, è previsto per qualsiasi contratto di lavoro. Nel caso in cui il contratto è a tempo indeterminato, la durata del preavviso è disciplinato dal contratto collettivo in base al livello e all’anzianità lavorativa. Mentre se il contratto di lavoro è a tempo determinato, con una scadenza specifica, è possibile recedere dal contratto solo per una valida giusta causa.
Modulo di dimissioni volontarie
Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si inviano solo ed esclusivamente in via telematica, attraverso il portale di cliclavoro o l’app del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Quindi non esiste più la lettera di dimissioni cartacea, da inviare al datore di lavoro tramite raccomandata o tramite pec.
Non si applica la normativa del Jobs Act ai seguenti lavoratori:
- ai lavoratori domestici: baby sitter, colf e badanti;
- ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale fatte, nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.
Per inviare le dimissioni volontarie online bisogna accedere al sito di cliclavoro:
E’ possibile accedere al portale dei cittadini:
- con in codice Pin dispositivo Inps;
- con l’identità digitale Spid;
- con le credenziali di cliclavoro ottenute in fase di registrazione.
Per chi non è in possesso delle precedenti credenziali, è sempre possibile rivolgersi alle associazioni sindacali, agli Enti di patronato, alle commissioni di certificazione, ai Consulenti del lavoro e alle direzioni provinciali del lavoro.
Dimissioni online Inps: come dare le dimissioni volontarie
Accedi al portale del servizio online tramite, ad esempio, il codice Pin dispositivo Inps. In seguito inserisci il codice fiscale ed il Pin dispositivo Inps. Visualizzerai la schermata avvertenza. Clicca su avanti:
Leggi le istruzioni del Ministero e clicca su ENTRA:
Clicca su inserisci nuova dimissione, per procedere con le dimissioni volontarie online
Clicca in seleziona, sul quadratino con la freccia, in corrispondenza del rapporto di lavoro in essere
Controlla e completa i tuoi dati anagrafici. Nella Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro seleziona:
- la data di decorrenza delle dimissioni (il primo giorno non lavorativo, calcolando anche il periodo di preavviso);
- il tipo di comunicazione: Dimissioni volontarie, giusta causa, risoluzione consensuale
In seguito per confermare clicca su salva. In questo momento sarà inviata alla pec del datore di lavoro, la comunicazione delle dimissioni.
La comunicazione delle dimissioni, da stampare, contiene:
- la data di invio della comunicazione online;
- il codice identificativo coerente con la data;
In qualsiasi momento è possibile consultare il file in pdf delle dimissioni e revocarle entro 7 giorni successivi dalla comunicazione telematica.
Dimissioni per giusta: quando è possibile?
A differenza delle dimissioni volontarie, le quali è possibile darle senza una valida giustificazione, le dimissioni per giusta causa sono valide, quando ricorrono determinate condizioni:
a) mancato pagamento delle retribuzioni; il lavoratore deve dimostrare che non è stato pagato da almeno 3 mensilità;
b) aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
c) modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
d) mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
e) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
f) dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
g) dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).
Infine, si può risolvere il rapporto di lavoro in maniera consensuale, quando ci sia la volontà del lavoratore e del datore di lavoro a risolvere consensualmente il contratto.
Per qualsia dubbio o perplessità, puoi consultare il sito del Ministero del lavoro al seguente link o scrivere al supporto tecnico al seguente indirizzo e-mail: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.
Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 – Circolare n. 12 del 4 Marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
La nuova procedura e descritta nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015. Restano fuori, dal campo di applicazione della presente norma, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.