Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2023 da Stefano Mastrangelo
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Che cos’è la disoccupazione agricola Inps?
Che cos’è la disoccupazione agricola Inps, a chi spetta e chi ne può fare domanda? In questo articolo cercheremo di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno sulla Disoccupazione Agricola, senza troppi fronzoli e giri di parole. Che cos’è la disoccupazione agricola?
La DS è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura e gli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
A chi spetta la Disoccupazione Agricola?
– operai agricoli a tempo indeterminato;
– operai a tempo determinato;
– piccoli coloni;
– compartecipanti familiari;
– ai piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno;
– ai lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa.
Per presentare la domanda di disoccupazione agricola si devono avere almeno 102 giornate lavorate nei due anni precedenti.
Ad esempio, per presentare la domanda nel 2018, bisogna avere lavorato almeno per 102 giornate tra il 2016 ed il 2017… e così via per gli anni successivi (si tiene conto del biennio precedente).
E’ bene ricordarsi di presentare ogni anno la domanda entro i termini previsti dall’INPS – Generalmente, tale termine coincide con la fine del mese di Marzo, ma il giorno, può cambiare di anno in anno.
Disoccupazione Agricola: i requisiti per la domanda
Il primo requisito (come riportato poco sopra) è quello di avere almeno 102 giornate lavorate nel biennio precedente.
Un altro requisito è quello di aver almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione).
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 giorni di contribuzione, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Disoccupazione Agricola: quanto spetta ed importo
Riportiamo esattamente quanto indicato dal sito ufficiale Inps:
L’indennità spetta:
- per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
- nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Disoccupazione Agricola: l’invio della Domanda
Il lavoratore deve presentare la domanda per via telematica, mediante i Servizi Inps e tramite il PIN, oppure può rivolgersi gratuitamente ai Caf e patronati, o infine attraverso il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono mobile.
La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena l’impossibilità di presentare la domanda.
In caso di decesso, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo). Che cos’è la disoccupazione agricola?
Disoccupazione Agricola: Quando arriva il pagamento
Il pagamento avviene in un’unica soluzione (solitamente tra fine Giugno e le prime settimane di Luglio) e gli estremi per il pagamento, vengono indicati all’INPS a fine domanda, con il modello SR-163
Buon proseguimento dal Team di Insindacabili 😉