Cassa integrazione in deroga per emergenza Coronavirus
Cassa integrazione in deroga per emergenza Coronavirus

Articolo aggiornato il 19 Gennaio 2022 da Nicola Di Masi

Cassa Integrazione in deroga cos’è e chi la paga?

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata del 17 Marzo, il decreto Cura Italia, che prevede la cassa integrazione in deroga a partire dal 23 Febbraio 2020, per 9 settimane, ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza Coronavirus.

Una cassa integrazione diversa da quella stabilita dal precedente decreto n. 9 del 2020, per le zone rosse e per i settori privi di strumenti di tutela.

Cassa integrazione in deroga: cos’è?

La cassa integrazione guadagni o la CIG, è una misura Inps che permette la sospensione dei lavoratori o un orario ridotto, a causa di temporanea difficoltà dell’impresa:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • riorganizzazione o ristrutturazione.

Si distingue in ordinaria e straordinaria ed in determinati casi è concessa dallo Stato quella in deroga. La CIG in deroga spetta alle aziende private, anche fino a 5 dipendenti, di qualsiasi settore comprese:

  • le aziende agricole,
  • della pesca,
  • del terzo settore, come cooperative sociali,
  • delle grandi imprese ai cui si applica la cassa integrazione straordinaria,
  • gli Enti religioni civilmente riconosciuti.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico ed i datori di lavoro che possono accedere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, al FIS o al fondo di solidarietà.

Come funziona la Cassa integrazione in deroga?

Nel decreto Cura Italia, il Governo ha stabilito che saranno le Regioni e le provincie autonome, a firmare l’accordo quadro, per tutti con i sindacati, anche in via telematica, per riconoscere alle imprese la cassa integrazione in deroga, attraverso tre passaggi:

  1. l’informazione,
  2. la consultazione,
  3. l’esame congiunto,

da svolgere entro tre giorni dalla richiesta dell’impresa.

Quindi è l’impresa che dovrà richiedere alla Regione preliminarmente, la cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzione di orari di lavoro avvenute dal 23 Febbraio 2020, per un massimo di 9 settimane, da sfruttare entro il mese di Agosto 2020. In seguito la Regione invia all’Inps in modalità telematica il decreto di concessione e la lista dei beneficiari

Al lavoratore spetterà l’80% della retribuzione globale, compreso di oneri accessori (assegno per il nucleo familiare) ed i ratei delle mensilità aggiuntiva, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali. Quindi il prestatore di lavoro deve solo attendere le istruzioni del datore di lavoro.

La cassa integrazione in deroga è una delle misure più vantaggiose per il lavoratore, che risponde alle diverse chiusure di attività dovute al Coronavirus. 

L’unica problematica di questo Istituto, è che i pagamenti arrivano, sino alla precedenti richieste, con molto ritardo.

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2 Commenti

  1. buongiorno .scusate vorrei sapere per chi e stato assunto il 4 marzo 2020 e ha lavorato solo 6 giorni ,e poi e rimasto a casa per il covid ..puo fare domanda di cassa integrazione o non rientra in data . e se e si la deve fare il datore di lavoro….grazie anticipate

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