Articolo aggiornato il 11 Aprile 2020 da Nicola Di Masi
Nuovo bonus di 600 euro a Marzo per i liberi professionisti
Il Ministero del lavoro con proprio decreto, ha introdotto un nuovo bonus di 600 euro per il solo mese di Marzo, ai lavoratori autonomi e professionisti danneggiati dal virus Covid-19, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Vediamo insieme di cosa si tratta.
L’articolo 44 del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, ha previsto un Fondo per il reddito di ultima istanza di 200 milioni nell’anno 2020, per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle relative Casse di Previdenza private.
A chi spetta il bonus di 600 euro?
Il bonus di 600 euro spetta ai lavoratori autonomi e professionisti, iscritti obbligatoriamente agli Enti di previdenza di diritto privato:
- che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro e che l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi di chiusura, emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito nellanno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, l’attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- ai lavoratori autonomi che abbiamo adempiuto agli obblighi contributivi nell’anno 2019.
Il bonus di 600 euro spetta per ora, solo nel mese di Marzo 2020 ed è incompatibile:
- con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18,
- con i percettori del Reddito di cittadinanza.
Il decreto specifica che si intende:
- per cessazione attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020,
- per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Come fare domanda?
Le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 al 30 Aprile 2020, agli Enti di previdenza di diritto privato dove il lavoratore autonomo o il professionista è iscritto. All’interno dell’istanza il lavoratore deve dichiarare:
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione,
- di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza,
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi previsti dal decreto,
- di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero del lavoro.
Alla domanda bisogna allegare: il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale ed il codice Iban postale o bancario per l’accredito sul conto corrente o sulla carta prepagata.
L’Ente di previdenza effettua i controlli sull’istanza presentata dal lavoratore autonomo ed invia l’elenco dei professionisti ai quali è stata corrisposta l’indennità di 600 euro, all’Agenzia delle entrate ed all’INPS, per effettuare i controlli sull’istanza presentata dal lavoratore autonomo.
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Salve, io starei aspettando l’ultimo pagamento naspi del mese di marzo, che dovrebbe saldarmi gli ultimi 29 giorni rimanenti. Volevo chiedervi, essendo che ancora il mio pagamento figura ancora con la dicitura “pagamento in corso ” e non avendo avuto alcuna notifica che giustifichi il ritardo o la momentanea sospensione, sapreste dirmi la ragione di tale mancanza?
Ultima domanda, se non dovesse completarsi neanche ad aprile il pagamento naspi, posso comunque richiedere il bonus di 600 ? Premetto che per avere il bonus ho tutti i requisiti validi.
Grazie mille per l’attenzione.
La naspi è compatibile e cumulabile con i bonus. Mentre per l’ultimo pagamento ha inviato il modello Naspi com?